Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22764 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9495/2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA

civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato e difeso

dall’avvocato Ennio Cerio, in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 976/2019, depositato in data 11/2/2019, ha respinto la richiesta di A.B., cittadino (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti (nella quale nessuno era comparso) ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire ad i maltrattamenti di uno zio, alla morte del padre), pur credibile, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (non risultando neppure essere stata richiesta tutela alle Autorità dello Stato); quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (l’Edo State nel Delta del Niger e la città di Benin City) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dai Report 2018 di EASO), essendo i conflitti in atto localizzati in altra area Nord-Est del Paese, e comunque, pur presentando tale Regione profili di instabilità politica, con riflessi ance sulla sicurezza dei civili, il richiedente risultava del tutto estraneo al “bunkering petrolifero”.

Avverso il suddetto decreto, A.B. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè della Circolare n. 3716/2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, non avendo il Tribunale approfondito la situazione di generale insicurezza del Paese d’origine.

2. Il ricorso è inammissibile.

Vero che nel decreto non risulta motivata la reiezione della richiesta di protezione per ragioni umanitarie.

Tuttavia, il ricorrente non denuncia un vizio procedurale (omesso esame di domanda) o motivazionale, ma un vizio di violazione di legge, in relazione al diniego, comunque ritenuto quindi implicito, anche della richiesta di protezione umanitaria.

Ora, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Nella specie, il decreto impugnato ha escluso, sulla scorta di fonti specificamente indicate, che nella zona di provenienza del richiedente sussistano situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il richiedente ha allegato situazioni personali di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria, essendosi limitato ad invocare una tutela a fronte della situazione generale di insicurezza del Paese d’origine.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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