Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22764 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22829-2011 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

C.G., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS

60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BATTISTA

COLLARETA giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

UFFICIO CONTROLLI DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 332/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata 3A 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLLARETA che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso d’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle predette cartelle sottostanti all’iscrizione stessa, rispetto alla quale, il concessionario non avrebbe saputo fornire prova certa, nonchè la prescrizione del credito azionato. Si costituivano sia l’Agenzia delle Entrate che il concessionario della riscossione.

La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR a conferma delle ragioni del contribuente, rigettava l’appello degli enti impositori.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata sarebbe nulla per omesso esame del motivo d’appello afferente la sussistenza del credito.

Il motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto, se è vero che la Corte di Cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, quale il vizio omessa pronuncia ovvero di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass. n. 1170 del 2004, Cass. n.4001 del 2009). Nel caso di specie, il concessionario della riscossione, non riporta in ricorso le censure di cui lamenta l’omesso esame da parte dei giudici d’appello nè indica la loro collocazione topografica, per come richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10).

Pertanto, nella presente vicenda, questa Corte non è stata messa in condizione di verificare la effettiva sussistenza della denunciata omissione e di verificarne l’incidente causale, in grado di sovvertire l’esito della decisione, soprattutto, laddove, il controricorrente abbia, come nella presente vicenda, contestato che l’eccezione di accertamento del credito sia mai stata sollevata (v. p. 4 del controricorso).

Il motivo è, altresì, inammissibile perchè non aggredisce le rationes decidendi della sentenza impugnata consistenti nella ritenuta correttezza della motivazione della sentenza di primo grado, e nella asserita mancanza d’interesse a ricorrere del concessionario della riscossione, mentre si dilunga in tutta una serie di circostanze di merito che non possono trovare cittadinanza nel presente giudizio di legittimità, ovvero ragione nella definitività degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria, in quanto tale profilo non ha costituito l’essenza della motivazione della sentenza impugnata.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 79 del 1942, della Legge professionale forense, art. 15, dell’art. 112 c.p.c., e del D.M. n. 585 del 1994, per la mancata liquidazione, da parte della CTR, dei diritti di procuratore e per la liquidazione delle spese giudiziali avvenuta in violazione della tariffa.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il ricorrente incidentale non riporta in ricorso la nota spese che avrebbe dovuto presentare davanti al giudice d’appello e che sarebbe stata immotivatamente disattesa da quest’ultimo e non indica, inoltre, la collocazione topografica della stessa nell’ambito della documentazione afferente al giudizio di merito, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo l’insegnamento di Cass. n. 26174/14, sopra riportato (e le altre pronunce indicate). A maggior ragione è inammissibile per difetto di autosufficienza la censura alla liquidazione delle spese di lite operata dai giudici di primo grado (v. pp. 11 e 12 del controricorso e ricorso incidentale).

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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