Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22763 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6385/2019 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato

e difeso dall’avvocato Ennio Cerio, in forza di procura speciale in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 8830/2018, depositato in data 16/11/2018, ha respinto la richiesta di O.D., cittadino (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti (nella quale il ricorrente non era comparso), ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per difficoltà economiche, alla morte dei genitori), pur credibile, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (il Sud del paese, la città di Benin City) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dai Report 2017 di EASO), essendo i conflitti in atto localizzati nel Nord-Est del Paese; infine, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non aveva evidenziato nè situazioni di vulnerabilità nè particolari patologie, oggetto di cure necessariamente da effettuarsi in Italia.

Avverso il suddetto decreto, O.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non avendo il giudice di merito attivato l’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria ed alla verifica delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); con il secondo motivo, si lamenta poi, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, non avendo il Tribunale esaminato quanto dedotto (“a pag. 8 del ricorso”) in ordine al legame famigliare del ricorrente in Italia, avendo egli avuto, da una relazione sentimentale con una donna conosciuta in Libia, un figlio (che porta il cognome della madre, “poichè in Africa, nel periodo in cui è nato suo figlio, egli non aveva disponibilità economica per provvedere al pagamento della dote della ragazza, condizione essenziale per poterla dichiarare sua moglie”, e che vive con la madre, che ha avanzato richiesta di asilo, in Benevento).

2. La prima censura è infondata.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass. 19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicchè “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale”. Da ultimo si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018). In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).

Inoltre, come chiarito da questa Corte (Cass. 29358/2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: non solo il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, ma fa riferimento, sempre generico, alla necessità di acquisire informazioni sullo stato e tutela dei diritti umani in Nigeria, senza spiegare neppure l’incidenza di tali fatti nella fattispecie in esame.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando che il Tribunale non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese, essendo ormai privo lì di legami famigliari, mentre egli ha legami in Italia, avendo una compagna ed un figlio (che, tuttavia, porta il nome della madre, non avendo egli potuto riconoscerlo, in Africa, sempre per ragioni economiche).

Ora il Tribunale ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, non potendo giustificare la concessione della protezione la mera aspirazione a condizioni di vita o lavorative migliori.

In relazione poi alla circostanza, in effetti non motivatamente esaminata dal Tribunale, malgrado deduzione, secondo quanto esposto dal ricorrente, sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione sia in sede di ricorso a Tribunale, relativa al legame famigliare in Italia, occorre rilevare che essa non risulta decisiva.

La permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell’interesse del minore è assicurata, anzitutto, dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, norma che prevede che, in relazione all’espulsione di un minore straniero, il provvedimento possa essere adottato solo a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del Questore, dal Tribunale per i minorenni; quanto al genitore, l’art. 31, prevede che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, possa autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

Nè ci si trova in presenza di una situazione di vulnerabilità tipizzata (cfr. Cass. 18540/2019), ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2-bis o del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), non trattandosi di genitore singolo con figlio minore (il minore, a detta del ricorrente, vive infatti in Italia con la madre).

Neppure può rilevare, nel presente giudizio, ai fini della verifica della sussistenza dei “seri motivi” fondanti la richiesta di protezione umanitaria, una situazione di vulnerabilità dello straniero non tipizzata correlata al “legame famigliare”, in quanto il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente di avere avuto un figlio da una donna conosciuta in Libia e che detto figlio e la madre sono domiciliati in Benevento, mentre il vizio motivazionale denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione, presuppone la decisività del fatto, oggetto di discussione, omesso dal giudice di merito.

Inoltre, il richiedente non allega alcun altra specifica situazione di vulnerabilità, nè indica alcun concreto elemento sulla sua integrazione nel nostro paese, cosicchè pure tale censura va disattesa.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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