Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22763 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25740-2012 proposto da:

S.A.L., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PATTAY giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ERSILIO GAVINO, GIOVANNI CALISI con studio in GENOVA VIA MARAGLIANO

10/6 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAPALLO;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 24/2012 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA,

depositata il 06/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Nord spa notificò a S.A.L. un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi relativi ad attività imprenditoriale su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia. La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza eccependo tra l’altro l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c. in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria la quale respinse l’impugnazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per cassazione S.A.L. con cinque motivi ed Equitalia Nord spa ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio con accettazione di Equitalia Servizi di Riscossione spa.

Pertanto, stante la sopravvenuta carenza di interesse, su conforme parere del Pubblico Ministero, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Tributaria civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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