Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22763 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 420-2011 proposto da:

S.F. (OMISSIS) nella qualità di erede di K.

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del libello introduttivo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 19476/2010 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 03/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui.

esaminati gli atti, ivi compresa la memoria della parte ricorrente:

Fatto

OSSERVA

Con ricorso al Tribunale di Roma l’istante ha convenuto in giudizio l’INPS al fine di sentirlo condannare al pagamento dei ratei di pensione di reversibilità, accertata con sentenza dello stesso Tribunale.

Si è costituito l’INPS eccependo l’incompetenza per territorio ai sensi della L. 18 giugno 2009, art. 46.

Il Giudice del lavoro ha accolto l’eccezione, osservando che, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emergeva che parte ricorrente agiva quale erede di K.M., la quale era residente all’estero e che la sua ultima residenza in Italia prima del trasferimento era (OMISSIS) e che, pertanto, la competenza era del Tribunale di Trieste.

Avverso tale pronuncia, S.F., quale erede di K.S. M. propone regolamento di competenza, denunciando violazione degli artt. 19 e 444 c.p.c. con riguardo alla L. n. 69 del 2009, art. 49 ed illegittimità della decisione “con riguardo al prospetto di liquidazione della pensione del de cuius”.

Diritto:

Il ricorso è fondato.

Nella controversia per conseguire una prestazione previdenziale (richiesta di ratei di pensione di reversibilità) proposta S. F., quale erede di K.S.M., il Tribunale di Roma ha dichiarato – come sopra accennato – la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Trieste. In proposito ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 23, per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero. Ha, quindi, fondato la sua declaratoria di incompetenza territoriale sulla convinzione che la parte ricorrente avesse avuto l’ultima residenza in Italia, ovvero nella circoscrizione di (OMISSIS), desumendo tale convinzione dalla sede INPS che aveva inoltrato le comunicazioni afferenti il trattamento pensionistico della stessa ricorrente, ovvero (OMISSIS), senza considerare – come correttamente evidenziato in ricorso – che la sede di (OMISSIS) che aveva esaminato la pratica amministrativa non era stata individuata in forza di una presunta ultima residenza in Italia ((OMISSIS)) della interessata ma in base ad una ripartizione interna dell’Istituto, in attuazione del principio di decentramento amministrativo. Sicchè, in realtà, la parte ricorrente, tenute presenti le vicende politiche relative al territorio, era stata sempre residente in (OMISSIS) e, non poteva parlarsi di un trasferimento all’estero di tale soggetto e comunque non vi era stata residenza della medesima in (OMISSIS).

Pertanto, rimanendo inapplicabile la individuazione della competenza in base alla residenza, risulta operante il criterio residuale, di cui all’art. 19 c.p.c., della sede dell’ente convenuto.

D’altra parte, ed in relazione ad analoghe fattispecie, la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente avente sede in (OMISSIS)) è stata già affermata da questa Corte (Cass. n. 11970/11; Cass. 11973/11; 11974/11).

In accoglimento del ricorso deve quindi essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Le spese di questo procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna l’INPS al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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