Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22761 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30906/2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato

e difeso dall’avvocato Ottavio Pannone, in forza di procura speciale

in atti e dall’avvocato ROCCO BARBATO;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 5998/2018, depositato in data 18/9/2018, ha respinto la richiesta di D.S., cittadino del (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti (nella quale era comparso di persona anche il richiedente) ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine avendo contratto un prestito rilevante e, non avendo restituito l’importo, essendo esposto al rischio di punizioni e pene corporali) era del tutto inverosimile, in quanto intrisa di molteplici contraddizioni, e quindi non credibile; quanto alla protezione sussidiaria, il Paese di provenienza del richiedente (il Gambia centrale) non era interessato da conflitti armati interni o da situazioni determinanti vulnerabilità specifica degli abitanti; nè ricorrevano i presupposti per la chiesta protezione umanitaria, in quanto la sola frequentazione di corsi di lingua italiana o partecipazione ad attività ricreative del centro di accoglienza ospitante non erano indice di integrazione in Italia e comunque rappresentavano un minus rispetto alla situazione vissuta in Gambia, ove lo stesso esercitava la professione di insegnante.

Avverso il suddetto decreto, D.S. propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 18/10/2018, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la violazione e

falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, nonchè artt. 112 e 116 c.p.c., sia l’omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, censurando la valutazione di non credibilità del narrato del richiedente, operata sulla base di un esame superficiale, nonchè la mancata attivazione dell’onere di cooperazione istruttoria in relazione alla situazione socio-politica del paese e/o del villaggio del richiedente; con il secondo motivo, si lamenta poi sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sia la motivazione contraddittoria circa un fatto controverso, in relazione al diniego di protezione sussidiaria, lamentandosi che, nel provvedimento, in relazione alla situazione socio-politica del Gambia non si sia fatto riferimento ad alcuna fonte informativa ufficiale; infine, con il terzo motivo, si lamenta sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, nonchè art. 10 Cost. e artt. 112 e 116 c.p.c., sia l’omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando la mancata corretta valutazione, ai fini della chiesta protezione umanitaria, della integrazione sociale in Italia.

2. La prima censura è inammissibile.

Il richiedente è stato ritenuto, argomentatamente, non credibile.

In materia di protezione internazionale questa Corte ha da tempo chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve stimare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, in forza della griglia valutativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c).

L’apprezzamento, di fatto, risulta censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 05/02/2019 n. 3340).

L’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene quindi al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).

2. La seconda censura è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).Nella specie, non sì è fatto riferimento ad alcuna fonte per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine.

4. Il terzo motivo è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, assorbito il terzo, e va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, assorbito il terzo, e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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