Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22761 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/08/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 12/08/2021), n.22761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 46-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5238/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5238 del 2015, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza n. 5204/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto parzialmente il ricorso dell’Associazione Cultutale Iside Nova avverso l’avviso di irrogazione sanzioni n. (OMISSIS), cancellando l’ente dall’anagrafe Unica delle Onlus solo a far data da 1 gennaio 2011 e non dal 2004.

– L’Agenzia delle entrate con istanza del 14 maggio 2020 ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018 e che la stessa è risultata regolare. L’Agenzia ha anche depositato comunicazione di regolarità dell’istanza di definizione agevolata presentata da F.G., membro dell’associazione, attestando che è stato versato quanto dovuto per il relativo perfezionamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, e l’Ufficio ha allegato la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione;

– L’Agenzia delle Entrate, con nota del 14.5.2020, ha chiesto che siano emessi i provvedimenti consequenziali in ragione del fatto che la Direzione Provinciale di Benevento ha dato atto della regolarità della domanda proposta;

– Il D.L. n. 119 del 2018 stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo terminé. Ai sensi del citato D.L., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha dato atto del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6, allegando anche la nota della Direzione Provinciale di Benevento;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 6 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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