Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22760 del 09/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7680-2012 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91,
presso lo studio dell’avvocato FULCIO COMPOSTELLA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FABRIZIO SEGALA giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA ESATRI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA BARBERINI 12, presso
lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI
giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
BRESCIA, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il controricorrente l’Avvocato TONELLI per delega
dell’Avvocato PAPA MALATESTA che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Esastri spa notificò a B.F. un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia costituito dai coniugi B.F. e S.A.M.. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia eccependo tra l’altro l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 170 c.c. in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.
La Commissione Tributaria provinciale di Brescia accolse il ricorso con sentenza appellata dalla Concessionaria davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale accolse l’appello e riformò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione B.F. con tre motivi ed Equitalia Esastri spa ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto non necessari gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa ed insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 ed 8 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla natura del credito in quanto i giudici di appello hanno omesso di motivare in ordine al rigetto di tutte le eccezioni e censure proposte dal ricorrente nell’atto di appello.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente B.F. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 169 – 170 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che la mera iscrizione di ipoteca non può considerarsi atto dell’esecuzione sui beni del debitore e pertanto non reca pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale perchè tali beni non vengono sottratti alla disponibilità del fondo. Inoltre ha affermato che i debiti per pagamento addizionale irpef più interessi non sono estranee ai bisogni della famiglia con conseguente opponibilità al fondo patrimoniale senza tuttavia svolgere alcun accertamento o valutazione circa la presunta inerenza del credito ai bisogni della famiglia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri.
Infatti questa Corte,Sez. Unite, nr. 19667 del 18/09/2014 ha stabilito “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.
Il primo motivo è quindi fondato in quanto erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria non preceduta da intimazione e preventiva comunicazione ex art. 77, comma 2 bis sopra citato.
Pertanto il ricorso proposto deve essere accolto, posto che la censura è stata riproposta dal contribuente anche nell’atto di costituzione in grado di appello.
La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità stante l’evolversi della vicenda processuale.
PQM
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016