Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2276 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 2276 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 13255-2013 proposto da:
PORCELLI ANNA PRCNNA86E61A783A, domiciliata in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’
avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3635

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/01/2018

avverso la sentenza n.

5725/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2012 r.g.n.

5374/2009;

R.G. n. 13255/13

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 23.7.12 la Corte d’appello

di Roma rigettava il gravame di Anna Porcelli contro la
sentenza n. 11519/08 del Tribunale capitolino, che ne

declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di
lavoro stipulato con Poste Italiane S.p.A. per il periodo
2.11.06-31.1.07, l’accertamento della sussistenza d’un
rapporto a tempo indeterminato fra le parti;
che per la cassazione della sentenza ricorre Anna Porcelli

affidandosi a cinque motivi;
che Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso, poi

ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis 1
cod. proc. civ.;
CONSIDERATO
che

il primo motivo denuncia violazione e falsa

applicazione della clausola di non regresso contenuta
nell’Accordo Quadro recepito dalla direttiva comunitaria
99/70/CE, nonché dei principi di non discriminazione e di
uguaglianza comunitari, dell’art. 1, comma 3,
regolamento CE n. 1/03 del 16.12.02, della legge n.
422/2000 e dell’art. 117, comma 1, Cost. nella parte in
cui ha ritenuto non essere in contrasto con dette
prevalenti fonti l’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del
2001, come modificato dalla legge n. 286 del 2005, se
inteso carne legittimante l’assunzione a termine, da parte
di Poste Italiane S.p.A., svincolata da ragioni obiettive;
che

il secondo motivo deduce violazione e falsa

applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, cit. là dove la

aveva respinto la domanda volta ad ottenere, previa

R.G. n. 13255/13

sentenza impugnata ha ritenuto che tale norma consenta
di procedere ad assunzioni a termine senza esplicitazione
di apposita causale, come avvenuto nel caso di specie;
che con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa

cui la Corte territoriale l’ha ritenuto applicabile anche a
lavoratori che – come l’odierna ricorrente – era stata
addetta a mansioni di sportellista di natura finanziaria e
creditizia, nonostante che la disposizione in oggetto fosse
riferibile soltanto al personale assunto per espletare il
c.d. servizio postale universale;
che

il quarto motivo prospetta erronea e falsa

applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, cit., vizio di
motivazione, violazione dell’art. 2697 cod. civ. per
mancato assolvimento dell’onere probatorio del rispetto
della clausola di contingentamento da parte di Poste
Italiane S.p.A., avendo erroneamente affermato i giudici
di merito che l’affermata violazione di tale clausola, pur
espressamente dedotta nel ricorso introduttivo di lite,
fosse stata superata dalla produzione d’un mero
prospetto riassuntivo delle assunzioni da parte della
società;
che analoga censura viene fatta valere con il quinto

motivo;
che ritiene il Collegio che i primi tre motivi, da trattare

congiuntamente perché connessi, sono infondati;
che sia l’art. 1 che l’art. 2 co. 1-bis D.Igs. n. 368/01

sono chiaramente destinati ad individuare i casi in cui la
stipulazione di un contratto di lavoro a tempo

applicazione dell’art. 2, comma 1 bis, cit., nella parte in

R.G. n. 13255/13

determinato è legittima: come questa S.C. ha già avuto
modo di statuire (v., ad esempio, Cass. n. 13221/12), la
differenza è data dal fatto che nella prima ipotesi la
stipulazione del contratto è consentita a fronte di ragioni

sostitutivo che devono essere specificate per iscritto,
mentre nella seconda tale requisito non risulta richiesto,
sicché può ben ipotizzarsi che la sussistenza delle ragioni
che legittimano l’apposizione del termine sia già
presuntivamente valutata dal legislatore in
considerazione delle caratteristiche peculiari dei tre
settori coinvolti ed i requisiti per la legittimità del
termine sono quindi diversi (arco temporale definito,
rispetto della percentuale e comunicazione alle
organizzazioni sindacali provinciali);
che la tesi fin qui accolta ha trovato, peraltro, conferma
nella sentenza della Corte cost. n. 214/09, che ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimità
costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma
1 bis, sollevate con riferimento all’art. 3 Cost., comma 1,
artt. 101, 102 e 104 Cost., rilevando in particolare che
“la norma censurata costituisce la tipizzazione legislativa
di un’ipotesi di valida apposizione del termine. Il
legislatore, in base ad una valutazione – operata una
volta per tutte in via generale ed astratta – delle
esigenze delle imprese concessionarie di servizi di
disporre di una quota (15 per cento) di organico
flessibile, ha previsto che tali imprese possano appunto
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato senza

di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e

R.G. n. 13255/13

necessità della puntuale indicazione, volta per volta,
delle ragioni giustificatrici del termine”;
che tale valutazione preventiva, secondo il Giudice delle
leggi,

“non è manifestamente irragionevole”

dal

limiti indicati, di una sicura flessibilità , nell’organico, è
direttamente funzionale all’onere gravante su tali
imprese di assicurare dei servizi relativi alla raccolta, allo
smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii
postali, nonché la realizzazione e l’esercizio della rete
postale pubblica i quali costituiscono attività di
preminente interesse generale ai sensi del D.Lgs. 22
luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1 (attuazione della
direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno e i servizi postali comunitari
e per il miglioramento della qualità del servizio”;
che neppure può condividersi l’ulteriore censura alla
sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la
violazione da parte del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,
comma 1 bis, del “considerando n. 6” e della “clausola
c.d. di non regresso” contenuta nell’art. 8 dell’Accordo
quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE;
che va in proposito osservato che la Corte di Giustizia
U.E. ha chiarito che “… la clausola 8, n. 3 dell’accordo
quadro non soddisfa i requisiti per essere direttamente
produttiva di effetti”

(cfr. sentenza 24.6.2010 nel

procedimento C-98/09 Sorge), sicché in questa
prospettiva vanno analizzate le argomentazioni della
ricorrente in ordine alla presunta violazione del divieto di

momento che “la garanzia alle imprese in questione, nei

R.G. n. 13255/13

regresso, sancito dalla clausola 8, n. 3 dell’Accordo
Quadro allegato alla Direttiva, la quale consente
espressamente al legislatore nazionale “di tener conto

della situazione di ciascun stato membro e delle

comprese le attività stagionali” (cfr. 10 considerando
dell’Accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo
determinato);

che per la Corte di Giustizia il divieto di regresso è
stabilito al solo fine di impedire che i legislatori nazionali
profittino dell’attuazione della direttiva o anche,
successivamente, della manutenzione della disciplina
attuativa della direttiva per abbassare (pur restando
sopra il limite stabilito come minimale dalla direttiva
stessa) il livello di tutela anteriore (cfr. Corte di Giustizia,
Mangold, 22 novembre 2005, C-144/04);

che la previsione in esame non appare affatto dettata
profittando dell’attuazione della direttiva o della
manutenzione della disciplina attuativa della Direttiva,
ma è stata dettata per introdurre una ipotesi che
speciale accanto ad un’altra ipotesi speciale;

che in realtà, anche al di là del decimo considerando,
una previsione speciale come quella contenuta
nell’originario D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2 non può
comunque considerarsi incompatibile con la direttiva
giacché i contratti a termine stipulati dalle aziende di
trasporto aereo sono assoggettati all’intera disciplina
stabilita dalla legislazione di riforma del 2001 ed il
legislatore si limita ad operare una tipizzazione della

circostanze relative a particolari settori e occupazioni,

R.G. n. 13255/13

ricorrenza di esigenze oggettive secondo una propria
valutazione di tipicità sociale;

che una volta esclusa la violazione del divieto di
regresso, anche la previsione introdotta dalla L. n. 266

originariamente inserita nell’art. 2: in conformità alle
indicazioni del decimo considerando della Direttiva,
costituisce una tipizzazione legislativa della ricorrenza di
esigenze oggettive operata dal legislatore alla stregua di
una valutazione social-tipica di tali esigenze, come
peraltro confermato da ultimo dal Giudice delle leggi
4…
nella sentenza 214/2009 sopra citata; tu got ulteriore
conferma della conformità della norma nazionale con la
disciplina dell’U.E. anche per quanto riguarda il divieto di
non regresso, giova richiamare quanto affermato dalla
Corte di Giustizia nelle pronunce Angelidaki, 23 aprile
2009, nei procedimenti riuniti da C-378/07 a C-380/07, e
Vino, 11 novembre 2010, nel procedimento C-20/10;

che nella prima pronuncia la Corte, dopo aver affermato
che l’attuazione delle indicazioni prescrittive relative alla
successione di contratti a termine non può essere
l’occasione per ridurre le tutele previste dallo Stato
membro con riguardo al contratto unico (ipotesi estranea
a quella in oggetto), aggiunge che per aversi reformatio
in peius la modifica della disciplina del contratto unico

deve concretarsi in una riduzione del “livello generale di
tutela”, tale da riguardare “una porzione significativa dei
lavoratori impiegati a tempo determinato nello Stato
membro” precisando espressamente che “soltanto una

6

del 2005 presenta allora gli identici caratteri di quella

R.G. n. 13255/13

reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare
complessivamente la normativa nazionale in materia di
contratti di lavoro a tempo determinato può rientrare
nell’ambito applicativo della clausola 8, n. 3, dell’accordo

che sulla base di tali premesse i giudici U.E. hanno
escluso la violazione della clausola in oggetto da parte
della legislazione nazionale ellenica al loro esame, dal
momento che quest’ultima non riguardava

“tutti i

lavoratori con un contratto di lavoro a tempo
determinato, ma soltanto quelli che, da un lato, operano
nel settore pubblico, e, dall’altro, non sono parti
contraenti di contratti di lavoro a tempo determinato
successivi”;
che nel caso in esame, quindi, l’esiguità della platea di
lavoratori interessati – i dipendenti di aziende
concessionarie di servizi postali – imporrebbe di
escludere la violazione del divieto di reformatio in peius
anche se l’introduzione della norma in questione fosse
avvenuta in occasione o comunque correlata
all’attuazione della Direttiva;

che le conclusioni che precedono sono state recepite
anche dalle S.U. di questa S.C., che hanno statuito il
principio secondo cui le assunzioni a tempo determinato
effettuate da imprese concessionarie di servizi nel
settore delle poste, che presentino i requisiti specificati
dal comma 1-bis dell’art. 2 d.lgs. n.368 del 2001, non
necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

7

quadro”;

R.G. n. 13255/13

ai sensi del primo comma dell’art. 1 del medesimo
decreto legislativo e che tale regime non contrasta con le
sopra menzionate fonti euro-unitarie (Cass. S.U. n.
11374/2016);

lavoratore assunto ex art. 2, comma 1-bis, cit., atteso
che la norma fa riferimento esclusivamente alla tipologia
di imprese presso cui avviene l’assunzione e non anche
alle mansioni del lavoratore assunto (cfr. Cass. n.
13609/15);
che

il quarto e il quinto motivo di ricorso sono

inammissibili perché nuovi, non risultando che le
violazioni di legge in essi dedotte siano state fatte valere
in appello;
che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, devono seguire la soccombenza;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in
favore della controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il

che neppure rileva la natura delle mansioni svolte dal

R.G. n. 13255/13

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 26.9.2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA