Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2276 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2276 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 1915/09 proposto da:
Dossena Emilio, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Ventuno Aprile n. 11, presso lo Studio dell’Avv.
Corrado Morrone, che con l’Avv. Vito D’Ambra lo
rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle
Centrale
Entrate,
pro tempore,
in persona del Direttore
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
legis;
ope
Data pubblicazione: 03/02/2014
- contronicorrente avverso la sentenza n. 113/20/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 26
novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Vito D’Ambra, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 113/20/07, depositata il 26
novembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, pronunciando sull’appello proposto dal
contribuente architetto Dossena Emilio, confermava la
decisione n. 266/27/05 della Commissione Tributaria di
Milano che aveva respinto il ricorso del ridetto
contribuente avverso l’avviso di accertamento n.
R1LH00034 che sulla scorta dei “parametri” aveva
recuperato a tassazione per l’anno 1999 un maggior
reddito ammontante a £ 200.294.000 ai fini IVA IRPEF
IRAP.
In motivazione la CTR spiegava il rigetto dell’appello
con la considerazione che il contribuente, le cui spese
per beni strumentali diversi dall’immobile non
trovavano “giustificazione nell’ammontare dei compensi
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udienza del 5 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
e del reddito dichiarati non solo per l’anno 1999 ma
anche per gli anni successivi”, non aveva provato “le
ragioni che avrebbero potuto giustificare lo
scostamento tra i maggiori ricavi riscontrati e quelli
dichiarati”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto
1.
Col primo motivo del ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione
dell’art. 39 comma l lett. d) d.p.r. 600 del 1973”, per
aver errato la CTR nel ritenere che i “parametri”
fossero “fonte di presunzione legale relativa a favore
dell’Agenzia delle Entrate con conseguente inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente”,
mentre invece trattavasi di presunzioni semplici che
non prevedevano alcuna “automatica” applicazione, come
invece fatto dall’Ufficio. Il quesito era: “se, in
relazione all’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600
del 1973, esso realizza una presunzione legale relativa
con conseguente inversione dell’onere della prova per
il contribuente o piuttosto realizza una presunzione
semplice con conseguente ripartizione soggettiva di
tale onere tra l’Ufficio e il contribuente, e quindi se
sia legittimo o meno, dal punto di vista motivazionale
e probatorio, un avviso di accertamento fondato sic et
simpliciter
sui parametri o se sia necessario che
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ricorso per cassazione affidato a tredici motivi.
l’Ufficio indichi ulteriori elementi che unitamente ai
parametri possano ritenere assolto il suo onere e
quindi legittima la sua pretesa”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
Cass. sez. III n. 2095 del 2013), non investe
rationes decidendi
espressamente alcuna delle
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
2. Col secondo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”, perché la CTR non aveva adeguatamente
spiegato perché ai “parametri” dovesse essere
riconosciuta “natura di presunzioni legali relative e
non di presunzioni semplici”. Il momento di sintesi del
fatto decisivo e controverso era: “se il sistema basato
sui parametri posto a base dell’avviso di accertamento
sia fonte di una presunzione legale relativa con
conseguente inversione dell’onere della prova a carico
del contribuente o piuttosto sia fonte di una
presunzione semplice con conseguente ripartizione
soggettiva di tale onere tra l’Ufficio e contribuente”.
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divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Il motivo è inammissibile non solo per violazione
dell’art. 366 bis c.p.c. perché il momento di sintesi
del fatto decisivo e controverso che la CTR avrebbe
affermato
o
negato
senza o
con insufficiente
motivazione è del tutto astratto rispetto alla concreta
fattispecie presa in considerazione nell’impugnata
denuncia un vizio di motivazione circa un fatto
decisivo e controverso, bensì si denuncia che la CTR
non avrebbe sufficientemente motivato giuridicamente la
scelta di ritenere la natura di presunzione legale dei
“parametri”, difetto di motivazione giuridica che non
può di per sé costituire autonomo vizio ed in quanto a’
sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. la mancante o
contraddittoria spiegazione giuridica deve essere da
questa Corte integrata o corretta quando la pronuncia
sia ovviamente conforme a diritto (Cass. sez. trib. n.
5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).
3. Col terzo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”;
questo perché,
sempre secondo il
contribuente, avendo egli dimostrato di aver acquistato
i beni strumentali con “redditi comunque dichiarati”,
non “si capiva” perché “avrebbe dovuto provare lo
scostamento”; la sintesi del fatto controverso era:
“nell’affermata
correttezza
dell’accertamento
dei
maggiori ricavi per mezzo del sistema parametrico e la
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sentenza; ma anche perché con lo stesso non tanto si
sua compatibilità con l’affermata sussistenza della
prova della provenienza dei mezzi finanziari che hanno
consentito l’acquisto dei beni strumentali da parte del
contribuente”.
Il motivo è inammissibile perché con lo stesso vien
denunciato non un vizio motivazionale circa
fatto decisivo e controverso, bensì un
procedendo
error in
consistente nell’aver caricato il
contribuente dell’onere di provare lo scostamento
nonostante i beni strumentali fossero stati comperati
coi redditi dichiarati (Cass. sez. lav. n. 7394 del
2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007),
4. Col quarto motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”; ed, a riguardo, il contribuente esponeva
di aver documentato che “il ridotto volume d’affari era
da attribuire a gravi problemi di salute”, oltreché a
mancati pagamenti di clienti; il momento di sintesi del
fatto decisivo e controverso era: “la sentenza di
seconde cure si è pronunciata con motivazione
insufficiente in quanto non ha illustrato il perché non
ha ritenuto provate le ragioni dello scostamento tra
ricavi dichiarati e ricavi accertati”.
Il
motivo
è
inammissibile
per
difetto
di
autosufficienza, giacché in mancanza di trascrizione
delle prove documentali e del ricorso introduttivo
6
l’affermazione o la negazione da parte della CTR di un
della lite fiscale e dell’appello, non è dato a questa
Corte di verificare alcunché circa le produzioni ed il
contenuto delle stesse (Cass. sez. III n. 22926 del
2012; Cass. sez. III n. 14947 del 2012).
5. Col quinto motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
falsa applicazione dell’art. 3, commi 181, 1. 28
dicembre 1995, n. 549″, perché, nella fattispecie,
doveva applicarsi lo Studio di settore
ex art. 10 1. 8
maggio 1998, n. 146. Il quesito di diritto era: “se non
vi sia la violazione ai sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c. della l. 549 del 1995, art. 3, comma 181,
in quanto per gli accertamenti successivi a tale
normativa (come nel caso di specie) vanno utilizzati da
parte dell’Ufficio i criteri e le norme degli Studi di
settore in sostituzione dei vecchi e sorpassati
parametri”.
Il
motivo
è
inammissibile
per
difetto
di
autosufficienza perché, in mancanza di trattazione
della questione da parte dell’impugnata sentenza,
oltreché in mancanza di trascrizione del ricorso
introduttivo della lite fiscale, non è data possibilità
a questa Corte di verificare se tra gli originari
motivi di contestazione dell’avviso di accertamento sub
ludice sia stato anche quello dell’inutilizzabilità dei
“parametri” ai fini del recupero d’imposta ovvero il
motivo sia stato aggiunto soltanto ora in violazione
dell’art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 oltreché
7
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e
del divieto dei
nova
davanti alla Corte (Cass. sez.
trib. n. 1435 del 2013; Cass. sez. III n. 14947 del
2012).
6. Col sesto motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione
sempre perché la CTR aveva ritenuto i “parametri”
siccome presunzioni relative, colla conseguente
illegittima inversione dell’onere della prova a sfavore
del contribuente; il quesito era: “se l’art. 3 comma
181 1. 549/1995 che richiama l’art. 39 comma l lett. d)
d.p.r. n. 600 del 1973 realizza una presunzione legale
relativa con conseguente inversione dell’onere della
prova per il contribuente o piuttosto realizza una
presunzione semplice con conseguente ripartizione
soggettiva di tale onere tra l’Ufficio e contribuente,
e quindi se sia legittimo dal punto di vista
motivazionale e probatorio, un avviso di accertamento
fondato solamente
sic
simpliciter
et
sui parametri
senza che l’Ufficio indichi ulteriori elementi,
riferibili alla situazione concreta del contribuente,
che unitamente ai parametri possano ritenere assolto il
suo onere e quindi legittima la sua pretesa”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Cass. sez. III n. 2095 del 2013), non investe
8
dell’art. 3 comma 181 1. 28 dicembre 1995 n. 549″,
rationes decidendi
espressamente alcuna delle
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
7. Col settimo motivo di ricorso, il contribuente
n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio”, in quanto, nonostante che nel corso del
giudizio si fosse ampiamente dedotto circa
“l’illegittimità del d.p.c.m. 29 gennaio 1996 relativo
all’elaborazione dell’istituto dei parametri” per
mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 17 1.
400/1988 e questo perché “avrebbe dovuto essere
acquisito il parere del Consiglio di Stato e, in
secondo luogo avrebbe dovuto recare espressamente la
propria natura con l’inserimento nella propria epigrafe
del termine «Regolamento>>”, la CTR aveva del tutto
omesso “di motivare circa un fatto decisivo e
controverso per il giudizio”. La sintesi del ridetto
fatto decisivo e controverso era: “i giudici di seconde
cure avrebbero dovuto motivare le ragioni per le quali
hanno ritenuto legittimo l’accertamento parametrico di
cui al d.p.c.m. 29 gennaio 1996, pur in assenza del
parere del Consiglio di Stato”.
Il motivo è inammissibile non solo perché con lo stesso
vien denunciato non un vizio motivazionale, bensì un
error in procedendo
consistente nella violazione
9
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
dell’art. 112 c.p.c. essendosi addebitato alla CTR di
non aver deciso l’eccezione in parola (Cass. sez. lav.
n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007), ma
anche per difetto di autosufficienza perché, in
mancanza di trattazione della questione da parte
dell’impugnata sentenza, oltreché in mancanza di
fiscale e dell’appello, non è data possibilità a questa
Corte di verificare se tra gli originari motivi di
contestazione dell’avviso di accertamento
sub ludice o
dell’appello sia stato anche quello dell’illegittimità
dei “parametri” ai fini del recupero d’imposta ovvero
il motivo sia stato aggiunto soltanto ora in violazione
dell’art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 oltreché
del divieto dei
nova
davanti alla Corte (Cass. sez.
trib. n. 1435 del 2013; Cass. sez. III n. 14947 del
2012).
8. Con l’ottavo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 4, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Nullità della
sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”, in
quanto la CTR non aveva pronunciato sull’eccezione,
ampiamente dibattuta, circa “l’illegittimità del
d.p.c.m. 29 gennaio 1996 relativo all’elaborazione
dell’istituto dei parametri” per mancato rispetto di
quanto previsto dall’art. 17 1. 400/1988 e questo
perché “avrebbe dovuto essere acquisito il parere del
Consiglio di Stato e, in secondo luogo avrebbe dovuto
recare espressamente la propria natura con
10
trascrizione del ricorso introduttivo della lite
l’inserimento nella propria epigrafe del termine
«Regolamento>>”. Il quesito era: “se sia affetta da
nullità la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360
primo comma n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
in quanto con essa i giudici hanno omesso di
pronunciarsi circa un motivo dedotto nel giudizio e
Il motivo è inammissibile non soltanto per violazione
dell’art. 366
bis
c.p.c., in quanto il quesito si
presenta totalmente astratto rispetto alla concreta
fattispecie divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805
del 2013; Cass. sez. III n. 2095 del 2013), ma anche
per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di
trattazione della questione da parte dell’impugnata
sentenza, oltreché in mancanza di trascrizione del
ricorso introduttivo della lite fiscale e dell’appello,
non è data possibilità a questa Corte di verificare se
tra gli originari motivi di contestazione dell’avviso
di accertamento
sub iudice
o dell’appello sia stato
anche quello dell’illegittimità dei “parametri” ai fini
del recupero d’imposta ovvero il motivo sia stato
aggiunto soltanto ora in violazione dell’art. 24 d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 oltreché del divieto dei
nova
davanti alla Corte (Cass. sez. trib. n. 1435 del 2013;
Cass. sez. III n. 14947 del 2012).
9. Col nono motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione del
combinato disposto degli artt. 3, commi 181, 183, 184 e
11
posto a base della domanda”.
186, 1. 28/12/1995 n. 549, dell’art. 39 comma l, lett.
d d.p.r. 600 del 1973, degli artt. 2727, 2728, 2729 e
2697 c.c.”, sempre perché la CTR aveva ritenuto i
“parametri” siccome presunzioni relative, colla
conseguente illegittima inversione dell’onere della
prova a sfavore del contribuente; il quesito era: “se
549, art. 39 comma l lett. d) d.p.r. n. 600 del 1973 e
degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., un avviso di
accertamento fondato
sic et simpliciter,
solamente sui
parametri e se esso, in relazione alle stesse norme,
realizza una presunzione legale relativa con
conseguente inversione dell’onere della prova per il
contribuente o piuttosto realizza una presunzione
semplice con conseguente ripartizione soggettiva di
tale onere tra l’Ufficio e contribuente, e quindi se
sia legittimo dal punto di vista motivazionale e
probatorio, un avviso di accertamento fondato
solamente
sic
et
simpliciter
sui parametri o sia
necessario che l’Ufficio indichi ulteriori elementi che
unitamente ai parametri possano ritenere assolto il suo
onere e quindi legittima la sua pretesa”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Cass. sez. III n. 2095 del 2013), non investe
espressamente alcuna delle
rationes decidendi
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
12
l’art. 3 comma 181, 183, 184 e 186 1. 28/12/1995 n.
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
10. Col decimo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
n. 3, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione del
186, 1. 28/12/1995 n. 549, dell’art. 39 comma 1, lett.
d) d.p.r. 600 del 1973, degli artt. 3, 23, 24 e 53
della Costituzione”, sempre perché la CTR aveva
ritenuto i “parametri” siccome presunzioni relative,
colla conseguente illegittima inversione dell’onere
della prova a sfavore del contribuente; il quesito era:
“se la determinazione automatica del reddito del
contribuente attraverso l’uso del tutto acritico fatto
dall’Ufficio dei parametri ex artt. 3, commi 181, 183,
184 e 186, 1. 28/12/1995 n. 549, senza quindi alcun
ulteriore elemento di riscontro relativo alla
situazione concreta ed all’effettiva capacità
contributiva del contribuente costituisca violazione
degli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Cass.
sez.
III n.
2095 del 2013),
espressamente alcuna delle
non investe
rationes decidendi
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
13
combinato disposto degli artt. 3, commi 181, 183, 184 e
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
11. Con l’undicesimo motivo, il contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Falsa applicazione
dell’art. 39 comma 1 lett. d) d.p.r. n. 600 del 1973”,
aveva erroneamente ritenuto fondato l’accertamento ed
erroneamente onerato il contribuente della prova di
aver percepito minori redditi; il quesito era: “se vi
sia la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360,
comma l, n. 3, c.p.c., dell’art. 39 comma 1 lett. d)
d.p.r. 600 del 1973 nell’utilizzo dei parametri come
strumento di accertamento analitico-induttivo (d.p.c.m.
29.01.1996, 1. 549 del 1995) e se tale strumento sia da
solo
sufficiente
a
generare presunzioni
legali
relative”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Cass. sez. III n. 2095 del 2013), non investe
espressamente alcuna delle
rationes decidendi
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
12. Col dodicesimo motivo di ricorso, il contribuente
censurava la sentenza a sensi dell’art. 360, comma l,
14
perché, “in assenza di presunzione qualificate”, la CTR
n.
3,
c.p.c.,
deducendo,
in
rubrica,
“erronea
interpretazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e
dell’art. 39 d.p.r. 600/1973 in particolare comma 1
lett. d”; e questo perché, così veniva esposto, la
ratio decidendi
della decisione della CTR era stata
nell’errato senso di ritenere che i “parametri” fossero
dell’Agenzia delle Entrate con conseguente inversione
dell’onere della prova a carico del contribuente”;
laddove, invece, secondo il contribuente,
l’applicazione dei “parametri” non poteva da sola dar
luogo alla prova presuntiva semplice di cui all’art.
39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n.
600; cosicché, in conclusione, l’applicazione
“automatica” dei parametri” fatta dalla CTR, doveva
ritenersi in violazione di legge. Il quesito sottoposto
era: “se vi sia violazione ai sensi dell’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c. degli artt. 2727, 2729 c.c. e
dell’art. 39 comma l lett. d d.p.r. 600 del 1973,
laddove i giudici di seconde cure abbiano considerato
sufficiente il solo scostamento dei ricavi dichiarati
rispetto a quelli risultanti dai parametri per avere
una presunzione grave, precisa e concordante”:
Il motivo è infondato.
In effetti, come si è avuto cura di trascrivere in
narrativa, la CTR non ha affatto ritenuto che in
assenza di prova contraria da parte del contribuente lo
scostamento rispetto all’elaborazione statistica di cui
ai “parametri” fosse da solo sufficiente a dar
15
“fonte di una presunzione legale relativa a favore
dimostrazione dei ricavi ripresi a tassazione. In
realtà, in modo conforme alla giurisprudenza di questa
Corte che è ferma nel ravvisare nello scostamento un
semplice elemento presuntivo che va valutato assieme ad
altri ulteriori che l’Ufficio deve portare a
dimostrazione della ripresa in esito al preventivo
Cass. sez. VI n. 17804 del 2012), la CTR ha eseguito la
ricognizione della concreta fattispecie reddituale
valutando che lo scostamento dai “parametri” era da
giudicarsi confermato dalla circostanza indiziante per
cui le spese sostenute dal contribuente per beni
strumentali diversi dall’immobile non trovavano
“giustificazione nell’ammontare dei compensi e del
reddito dichiarati non solo per l’anno 1999 ma anche
per gli anni successivi”. E giudicando altresì che il
contribuente, in relazione alla divisata prova
presuntiva, non aveva dato alcuna contraria prova. E
col che la CTR non ha perciò affatto riconosciuto
natura di presunzione legale relativa ai “parametri”, e
nemmeno è incorsa nell’errore di invertire l’onere
della prova a sfavore del contribuente, ma anzi ha con
ciò mantenuto in capo all’Ufficio l’onere della
dimostrazione dell’accertamento. Onere che, appunto, la
CTR ha ritenuto presuntivamente assolto per presunzione
semplice e cioè sulla scorta di fatti gravi, precisi e
concordanti.
13. Col tredicesimo motivo, il contribuente censurava
la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3,
16
contraddittorio (Cass. sez. un. n. 26638 del 2006;
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione di norme di
diritto in relazione all’art. 2697 c.c.”, sempre per la
ragione che la CTR, applicando automaticamente i
“parametri”, aveva fondato la decisione su inesistente
presunzione legale relativa, con illegittima inversione
dell’onere della prova a sfavore del contribuente; il
quesito era: ” se, essendo l’accertamento basato su
parametri fonte di presunzione semplice e non legale
relativa, invertire l’onere della prova a carico del
contribuente senza che l’Ufficio abbia fornito
ulteriori elementi che unitamente ai parametri possano
avere i requisiti di gravità precisione e concordanza
costituisce violazione dell’art. 2697 c.c. e quindi del
principio di ripartizione soggettiva dell’onere della
prova tra attore (Ufficio) e convenuto (contribuente)”.
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366
bis c.p.c. perché il quesito di diritto, a parte la sua
totale astrattezza rispetto alla concreta fattispecie
divisata dalla CTR (Cass. sez. III n. 4805 del 2013;
Cass. sez. III n. 2095 del 2013), non investe
espressamente alcuna delle
rationes decidendi
della
impugnata sentenza ma si risolve in una critica
all’attività accertativa compiuta dall’Ufficio (Cass.
sez. III n. 4804 del 2013; Cass. sez. lav. n. 2831 del
2009).
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.
17
•
7CSEN7f
Ai
La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente a.
rimborsare
all’Agenzia
delle
processuali, queste liquidate in
Entrate
le
spese
10.000,00 a titolo
di compenso, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2013