Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22758 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Eritrea 9,

presso l’avv. Sergio Marano, rappresentato e difeso dall’avv.

Mariolino Conte giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio 2, presso

l’avv. Marco Fiertler, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 3, n. 8/3/11 del 10 marzo 2011,

depositata il 20 maggio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 20 ottobre 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria su cartelle della quale il contribuente sosteneva l’illegittimità per mancata notifica della stessa iscrizione nonchè delle cartelle presupposte, per violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, e delle L. n. 241 del 1990 e L. n. 212 del 2000. Il concessionario, oltre a contestare la posizione espressa dalla contribuente, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti aventi natura diversa.

La Commissione adita accoglieva il ricorso annullando l’iscrizione in ragione della mancata prova dell’avvenuta notifica delle cartelle, escludendo la valutabilità della documentazione prodotta dal concessionario oltre i limiti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

In sede d’appello il concessionario depositava nuovamente la prova della notifica che il giudice di prime cure aveva ritenuto di escludere e contestava il disposto annullamento dell’iscrizione ipotecaria, insistendo anche sull’eccepito difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti di natura non tributaria. L’appello era parzialmente accolto con la sentenza in epigrafe, la quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario eccettuata una serie di cartelle identificate mediante il relativo numero, rigettava il ricorso del contribuente relativamente a due di quest’ultime, accogliendolo rispetto alle restanti.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il concessionario resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo il contribuente contesta il ritenuto difetto di giurisdizione del giudice tributario in ragione, a quanto è dato comprendere dalla sostanziale genericità delle argomentazioni, di una contraddittoria attribuzione di valenza probatoria alla documentazione prodotta dal concessionario, nonostante la supposta inesistenza di una formale comunicazione o notificazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria non consentisse “di verificare l’esistenza di qualsivoglia nesso che, in presenza di elementi certi, potesse far giungere… alla conclusione secondo la quale, effettivamente, il provvedimento impugnato risult(erebbe) adottato in forza dell’omesso pagamento dei carichi così come da controparte indicati”.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Il giudice di merito, in realtà, non ha esclusa l’esistenza di una formale comunicazione o notificazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria, ma ha affermato la mancata prova della data esatta di spedizione e ricezione della stessa (della quale indica il titolo: “Comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, P.I. n. 5430/34 a carico del sig. G.F.”, e la data di emissione: Cosenza il 7/9/2006) da parte del contribuente, il cui ricorso per tale motivo veniva ritenuto tempestivo. Egli, inoltre, ha disposto l’acquisizione agli atti della documentazione nuovamente prodotta in appello dal concessionario, e non valutata dal giudice di primo grado per una ritenuta tardività del deposito, in ordine alla “prova della notifica degli atti presupposti all’iscrizione ipotecaria (cartelle di pagamento notificate e non opposte)”.

2.2. Dal complesso di tale documentazione era ben possibile al giudice di merito ricavare la natura dei crediti definendone l’appartenenza della relativa valutazione della giurisdizione del giudice tributario o di altro giudice (e ciò la sentenza impugnata ha fatto in piena coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5286 del 2008, espressamente citata nella motivazione).

3. Con il secondo motivo il contribuente denuncia “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990” censurando, a quanto è dato (ancora una volta) comprendere dalla sostanziale genericità delle argomentazioni, il mancato accoglimento dell’eccezione circa il fatto che “i riprodotti titoli… in mancanza di formale comunicazione e/o notificazione del provvedimento impugnato, (fossero) proprio quelli costituenti il presupposto della misura cautelare adottata in danno del contribuente”. Ne deduce il ricorrente un vizio di motivazione del provvedimento cautelare, motivazione che non è possibile integrare in sede contenziosa, come invece a suo avviso, avrebbe consentito il giudice di merito.

4. Il motivo non è fondato.

4.1. La sentenza impugnata, come già rilevato in precedenza, è in realtà basata su un accertamento di fatto circa la natura dei titoli giustificativi dell’adottata misura cautelare che il giudice di merito ha compiuto a seguito dell’esame della documentazione prodotta nel giudizio d’appello dal concessionario (ed espressamente indicata in sentenza come costituita dalle cartelle notificate e non opposte e dalla “Comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca, P.I. n. 5430/34 a carico del sig. G.F. emessa in Cosenza il 7/9/2006”): sul punto nessuna adeguata critica è svolta nel ricorso, mentre di certo non colgono la ratio decidendi i rilievi circa un supposto (ma in realtà) indimostrato difetto di motivazione della misura cautelare.

5. Con il terzo motivo il contribuente denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26” contestando che potessero ritenersi legittimamente notificate le cartelle presupposte (così come avrebbe invece ritenuto il giudice di merito), in quanto mancherebbe la relata attestante il compimento delle dovute attività da parte dell’ufficiale giudiziario con la conseguente inesistenza (e non semplice nullità) del procedimento notificatorio.

6. Il motivo non è fondato.

6.1. Nel caso si tratta di notifica eseguita dal concessionario a mezzo posta e questa Corte ha rilevato che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949 del 2014). E ancora: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 12083 del 2016).

7. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le alterne vicende della controversia e le caratteristiche dello sviluppo della stessa giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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