Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22758 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17747-2010 proposto da:

SILCEP SAS (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA

MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato ARPINO MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ALOISIO CESIDIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della SCCI SPA – società di

cartolarizzazione dei crediti INPS, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA PRAGMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 503/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15.4.2010, depositata il 17/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Lelio Maritato che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le conclusioni del P.G., dott. Elisabetta Cesqui.

esaminati gli atti:

Fatto

OSSERVA

Con ricorso depositato il 27 Luglio 2009 la società Silcep Sas ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara che ha disatteso l’opposizione da essa società proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), notificatale da Montepaschi Se. ri. t SpA (quale concessionaria del servizio di riscossione esattoriale) il 18 dicembre 2000, recante l’ingiunzione al pagamento di contributi previdenziali e oneri accessori, in favore dell’INPS relativi ai periodi di dicembre 1993 e dal gennaio 1995 al maggio 1998 per un complessivo importo di Euro 19.579,56.

In particolare, ha censurato detta sentenza per avere il primo Giudice dopo una puntuale e corretta trascrizione delle mansioni che ciascuno dei quattro lavoratori da essa dipendenti avevano affermato di svolgere, rilasciando dichiarazioni scritte confermate nella qualità di testi, e una altrettanto corretta trascrizione delle astratte mansioni di appartenenza alle categorie E2 e F della disciplina collettiva del settore – omesso di procedere ad un reale raffronto tra le une (quelle concrete) e le altre mansioni (quelle astratte delle due categorie in discussione).

Ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento dell’opposizione proposta con il ricorso introduttivo con conseguente annullamento della cartella esattoriale opposta e relativa iscrizione a ruolo.

L’Istituto appellato ha contestato il gravame.

Con sentenza del 15 aprile – 17 maggio 2010, l’adita Corte d’appello degli Abruzzi L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Silcep sas con due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto:

Con il proposto ricorso la società Silcep, denunciando violazione degli artt. 116 e 229 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., oltre a vizi di motivazione, lamenta che la Corte distrettuale abbia privilegiato ai fini della qualificazione ed inquadramento dell’attività espletata dai quattro lavoratori, le dichiarazioni rese dagli stessi in sede ispettiva piuttosto che quelle rese in giudizio.

Denuncia, poi, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione del CCNL dell’11/3/1987 delle aziende industriali del settore “Laterizi e manufatti in cemento” nonchè violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione.

Il ricorso è improcedibile, riguardando le censure l’inquadramento dell’attività svolta dai lavoratori in questione e l’interpretazione della contrattazione collettiva di riferimento.

Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010).

Tale orientamento esige, tuttavia, che nel ricorso non solo si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, ma anche la sede in cui il documento è rinvenibile.

Nella specie, l’inosservanza di tale ultimo onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità.

Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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