Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22757 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 20/10/2020), n.22757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30445/2018 proposto da:

O.P.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, con decreto n. cronol. 5913/2018, depositato in data 14/9/2018, ha respinto la richiesta di O.P.I., cittadino (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, all’esito dell’udienza di comparizione delle parti (nella quale il ricorrente non era comparso senza giustificato motivo) ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto, trasferitosi, alla morte della madre, nel Borno State, il villaggio dove viveva era stato attaccato da aderenti al gruppo terroristico di (OMISSIS) ed il padre e la sorella erano morti nell’attacco) non era attendibile, per diverse lacune ed incoerenze, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; quanto alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (il Sud del paese, l’Edo State) non era interessata da conflitti armati interni, essendo i conflitti in atto localizzati nel Nord-Est del Paese; infine, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente non aveva evidenziato situazioni di vulnerabilità quali descritte dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (divieto di espulsione e respingimento) e non erano individuabili “ulteriori obblighi internazionali assunti dall’Italia”.

Avverso il suddetto decreto, O.P.I. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 7 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non avendo il giudice di merito attivato l’obbligo di cooperazione istruttoria in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria ed alla verifica delle condizioni di pericolosità generalizzata esistenti nel Paese d’origine, non avendo il Tribunale indicato le fonti da cui avrebbe tratto le informazioni sul suddetto Paese; con il secondo motivo, si lamenta poi, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e L. n. 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura, e art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, considerati i rischi di incolumità a causa dei conflitti armati in corso, nei quali il ricorrente è direttamente rimasto coinvolto, cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese d’origine.

2. La prima censura è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale” (Cass. ord. n. 30105 del 2018).

Al fine di ritenere adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria, il giudice è tenuto quindi ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. ord. n. 11312 del 2019), in quanto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).

Nella specie, non sì è fatto riferimento ad alcuna fonte per descrivere da dove si è tratto il giudizio sull’assenza di conflitti interni o violenza indiscriminata nel Paese d’origine.

4. Il secondo motivo è assorbito.

5. Per tutto quanto sopra esposto va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e va cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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