Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22756 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24029-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/01/09, depositata il 13/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza del 9.1 – 13.10.2009 la Corte d’Appello di Roma, in forza di diversa motivazione, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 8.6 – 30.9.1998 tra la Poste Italiane spa e P.I., ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, “… per la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, a sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto individuale era stato stipulato quando ormai era scaduto il termine di vigenza, fissato al 31.12.1997, del CCNL che aveva previsto la ridetta causale; in particolare è stato affermato che nella specie non poteva ritenersi l’applicabilità della disposizione dell’art. 2074 c.c. e che non era sostenibile, alla luce del disposto dell’art. 87 del ricordato CCNL, che la parti stipulanti avessero espressamente concordato il principio dell’ultrattività; avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale la Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; l’intimato P.I. non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con l’unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo che la fattispecie è caratterizzata da una serie di circostanze evidenzianti l’intenzione delle parti sociali di applicare la normativa collettiva ben oltre la data formalmente indicata quale termine di scadenza del contratto collettivo ed imputando alla Corte territoriale di non avere tenuto conto di alcuni accordi collettivi intervenuti a ridosso ed anche successivamente alla scadenza contrattuale e, in particolare, l’accordo del settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL del 1994, e i successivi accordi integrativi, di data posteriore al 31.12.1997, nonchè del comportamento concludente rappresentato dalla previsione, nel successivo CCNL del 2001, di analoga clausola giustificativa del ricorso ai contratti a termine;

3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008); la ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, non avendo indicato in quale sede processuale sarebbero stati prodotti i documenti negoziali dei quali la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto, nè avendo provveduto al loro deposito insieme al ricorso per cassazione (a tanto non valendo il deposito dei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio, quand’anche eventualmente contenenti i ridetti atti negoziali collettivi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 21366/2010);

4. in definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile;

nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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