Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22755 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14921-2016 proposto da:

SANCAR S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO

RIZZOTTI;

– ricorrente –

contro

MOTORGLASS GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo

studio dell’avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SABRINA SCIOLLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2120/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/11/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e la memoria difensiva;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

la Sancar s.a.s. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole ad istanza della Motorglass s.r.l.; l’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Torino, con sentenza confermata in grado di appello;

avverso tale decisione la Sancar s.a.s. ricorre con due motivi, illustrati da successive memorie;

la Motorglass s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la prima censura è relativo all’inopportunità della mancata concessione di un rinvio ed è inammissibile in quanto non è riconducibile ad alcuno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.;

infatti nel processo civile la tutela del contraddittorio non è assicurata (a differenza del processo penale) garantendo la presenza del difensore in udienza, con conseguente diritto al rinvio della trattazione della causa in caso di impedimento professionale, bensì mediante la regolare vocatio in ius della controparte mediante la notificazione dell’atto introduttivo;

pertanto, non sussiste la violazione di legge dedotta con il primo motivo;

con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione, non più compreso fra i motivi di ricorso per cassazione a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta con il D.Lgs. n. 83 del 2012, applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012;

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater;

ricorrono altresì i presupposti perchè la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, – di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto essa ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza sostenere validamente l’impugnazione proposta.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonchè al pagamento – ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 3.000,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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