Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22755 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. I, 20/10/2020, (ud. 24/07/2020, dep. 20/10/2020), n.22755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8478/2019 proposto da:

O.J., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Damiano Fiorato, giusta procura in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1299/2018 della CORTE DI APPELLO di GENOVA,

depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

O.J., nato in (OMISSIS), propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di protezione internazionale sussidiaria ed umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente aveva narrato di appartenere al gruppo “(OMISSIS)” e di avere subito un aggressione dai componenti di una setta che lo avevano colpito con una bottiglia; nell’occasione un suo compagno era rimasto ferito e poi era deceduto e la setta aveva accusato lui dell’omicidio.

La Corte ligure non ha ritenuto credibili e veritiere tali dichiarazioni ed ha, quindi, escluso la ricorrenza dei presupposti per ogni forma di protezione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Primo motivo: Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la CA ricercato e correttamente valutato le COI e le condizioni personali del richiedente in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria; contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo avere confermato il giudizio di non credibilità emesso dal primo giudice, ha omesso radicalmente di esaminare e ricostruire la situazione socio/politica del Paese di origine del ricorrente – che avrebbe potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), anche indipendentemente dalla valutazione di non credibilità, e la decisione che conferma quella di primo grado appare di stile, in assenza di qualsivoglia illustrazione delle ragioni di tale condivisione, e tale da imporre la cassazione della sentenza stante la apparenza della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 27112 del 25/10/2018; Cass. n. 20883 del 05/08/2019; Cass. n. 26018 del 17/10/2018).

Va aggiunto che “Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati” (Cass. n. 8819 del 12/05/2020) e che nel presente caso sembra che la Corte territoriale si sia limitata a consultare il sito del Ministero degli Esteri.

2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere correttamente applicato la Corte territoriale la normativa in tema di protezione umanitaria.

Terzo motivo: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, segnatamente individuati nella compiuta ricerca sulla regione di provenienza, sulla sussistenza di indiscriminata violenza nel Paese di origine e sulla rilevanza del “cultismo”, quale fenomeno assimilabile a quello mafioso.

I motivi secondo e terzo restano assorbiti, tanto più che la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

3. In conclusione il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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