Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22755 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26571-2012 proposto da:

EDILCOGI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 252/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 03/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLITTI per delega

dell’Avvocato VACCARI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria, ad eccezione di una, in riferimento alla quale, ha tuttavia dedotto che fosse ancora pendente i giudizio d’impugnazione.

La CTP accoglieva le ragioni del contribuente, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del concessionario, riformava, integralmente, la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso sulla base di tre motivi illustrati da memoria, mentre il concessionario ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, la parte ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e poi denuncia sia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentandosi, sostanzialmente, del non corretto “governo” delle norme e della loro interpretazione, in tema di notifica degli atti, da parte dei giudici d’appello.

Le censure sono inammissibili, innanzitutto, per quanto riguarda la violazione dell’art. 112 c.p.c. per la mancata sussunzione di tale censura, in una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 (norma che elenca quali siano i motivi di ricorso deducibili davanti alla Corte di Cassazione), nè sarebbe possibile rimettere al giudizio di questa Corte, la scelta e la identificazione del vizio denunciato, nei vari motivi (per violazione dell’art. 111 Cost., in tema, fra l’altro, di terzietà del giudice); il vizio in questione è, in ogni caso, non autosufficiente, perchè, non riporta, non indica e non allega l’atto d’appello, rispetto al quale tale omessa pronuncia si sarebbe verificata. In secondo luogo, il denunciato vizio di violazione di legge, è inammissibile per la mancata indicazione delle norme violate, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero, ancora, perchè propone motivi che non censurano l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo il criterio della specificità, completezza e riferibilità, non assimilabili in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che sono irrilevanti e determinano l’inammissibilità della censura irritualmente formulata (Cass. n. 21152/14), nè, infine, sono evidenziati i fatti controversi. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. ord. n. 19959/14, 21165/13, 17037715). Nel caso di specie, non sono state indicate le norme ovvero evidenziati i fatti controversi, alla stregua dei quali si denuncia il vizio proposto; è fondato, pertanto, il convincimento, che la parte, con il presente ricorso miri a sovvertire la decisione dei giudici d’appello con una nuova valutazione del merito della causa, finalità non consentita in sede di legittimità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente a pagare ad Equitalia Gerit SpA, in persona del legale rappresentante in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 5.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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