Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22754 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 20/10/2020), n.22754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3158-2013 proposto da:

IMMOBILIARE FORNI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CASTIELLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 107/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Immobiliare Forni s.p.a. impugnava un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2005, con il quale veniva rideterminato il reddito di impresa ai fini Ires e Irap oltre Iva conseguente, sulla base dei ricavi delle vendite ed operazioni attive calcolati sulla differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e il prezzo fatturato.

La contribuente impugnava l’avviso davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, la quale, con sentenza n. 39/03/2010 rigettava il ricorso.

La società contribuente proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia, con sentenza n. 107/10/11 depositata in data 13.12.2011 lo rigettava sul presupposto della legittima acquisizione della documentazione bancaria e della fondatezza dell’accertamento fondato sulla mancata coincidenza dell’importo mutuato e del prezzo di vendita, quest’ultimo inferiore a quello convenuto nei contratti preliminari.

Avverso la sentenza di appello Immobiliare Forni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a sei motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 2 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 51, comma 2, n. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR ritenuto imprescindibile la previa autorizzazione alle indagini bancarie.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, in relazione all’artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR tratto argomenti di prova dalla mancata produzione del provvedimento autorizzatorio.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di trasparenza costituente principio generale dell’ordinamento giuridico in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con i tre motivi lamenta che la CTR non aveva ritenuto che la mancanza dell’autorizzazione all’acquisizione dei dati dei conti correnti bancari utilizzati per l’accertamento rendesse inutilizzabili gli elementi acquisiti in tal modo.

3.1. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

3.2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, attribuisce agli uffici finanziari il potere di richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, (anche) alle banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata; – analoga disposizione è prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, con riferimento alle attribuzioni e poteri degli uffici dell’imposte sul valore aggiunto.

Secondo un primo orientamento di questa Corte, formatosi con riferimento a tale ultima disposizione, la mancanza della autorizzazione prevista ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che la predetta autorizzazione attiene ai rapporti interni e che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico (cfr. Cass. 19 febbraio 2009, n. 4001; Cass. 10 aprile 2003, n. 4987); altro orientamento ha evidenziato che le norme in esame subordinano la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all’esistenza dell’autorizzazione (e non anche alla relativa esibizione all’interessato), con la precisazione per la quale eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l’accertamento medesimo (cfr. Cass. 26 settembre 2014, n. 20420; Cass. 21 luglio 2009, n. 16874; Cass. 15 giugno 2007, n. 14023).

Questo Collegio intende dare continuità a tale ultimo orientamento – ribadito, di recente dalle pronunce della Sezione del 10 febbraio e 14 luglio 2017, rispettivamente, nn. 3628 e 17457 e n. 9480/2018 – apparendo maggiormente coerente, da un lato, con il richiamato paradigma normativo, che subordina la presentazione della richiesta al parere del dirigente, dall’altro, con la concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, espressa, in via generale, dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies.

A ciò aggiungasi che, secondo un principio affermato da Cass. n. 27149 del 2011, “In materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio”. (nello stesso senso Cass. 13353/2018).

3.2. Ciò posto la ricorrente non ha nemmeno allegato quale sarebbe il pregiudizio subito; è evidente, infatti, che il concreto pregiudizio del contribuente non può esaurirsi nel mancato rilascio della autorizzazione da parte del dirigente, pena la svalutazione del requisito cui, secondo l’interpretazione della normativa preferita, è subordinata l’inutilizzabilità delle indagini bancarie compiute in assenza di rituale autorizzazione, nè può ritenersi che il pregiudizio si possa fondare nell’azione di recupero dei tributi dovuti ed omessi.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che l’accertamento si basava su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo per la controversia per non aver la CTR detto nulla sulla inesistenza del provvedimento di autorizzazione e per non avere esplicitato il percorso logico seguito nel ritenere e nel valutare come gravi, precisi e concordanti gli elementi posti a base dell’accertamento.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

Va premesso che, in subiecta materia, alla disciplina del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, convertito in L. n. 248 del 2006 – che, integrando il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, aveva attribuito valore di presunzione legale al c.d. valore normale dell’immobile risultante dalle quotazioni O.M.I. al fine della determinazione del corrispettivo di cessione del cespite immobiliare – è seguita la disciplina introdotta dalla L. n. 244 del 2007, che, per le fattispecie negoziali insorte in epoca anteriore alla normativa del 2006, ha disposto, all’art. 1, comma 265, che “In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui al D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, commi 2,e 3 e art. 23-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici”.

Infine, la L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) con l’art. 24, comma 5, è intervenuta di nuovo eliminando la presunzione legale introdotta dal cit. art. 35 ed ogni riferimento al valore normale quale strumento di accertamento automatico sulle compravendite immobiliari.

2.2. In tale quadro interpretativo, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che, a seguito delle modifiche apportate ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, ha eliminato la citata presunzione legale relativa D.L. n. 223 del 2006, ex art. 35, comma 3, è stato ripristinato il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti” (cfr. Sez. 5, n. 9474 del 12/04/2017, Rv. 643928 – 01; Sez. 5, n. 11439 del 11/05/2018, Rv. 648075 – 02).

In tal senso (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 2155 del 25/01/2019, Rv. 652213 – 01), si è precisato che la soppressione della presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, “non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purchè dotato dei requisiti di precisione e di gravità”.

Ciò posto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima, nel settore immobiliare, la rettifica dei corrispettivi dichiarati qualora si registri uno scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore (Cass. n. 26485/2016), ovvero qualora l’esito del raffronto con i valori O.M.I. si combini con altri elementi, fra i quali la descritta difformità fra il prezzo e il maggiore importo del mutuo (Cass. 25510/2019; Cass. n. 7857/2016).

Nella specie la CTR non ha fatto alcun riferimento al valore normale, ma ha affermato la sussistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base dei mutui contratti dagli acquirenti degli immobili realizzati dalla contribuente, in relazione ai quali non vi era coincidenza fra importo mutuato e prezzo di vendita (o meglio di acquisto) per come risulta dai relativi atti pubblici; “considerazione questa che ha trovato un avallo nella perizia fatta predisporre ai fini della concessione del finanziamento dalla quale risultano valori superiori a quelli poi assunti in via definitiva….un ulteriore dimostrazione della tesi erariale risiede nei contratti preliminari rinvenuti nei fascicoli relativi ai finanziamenti richiesti, ove si indicano somme diverse e comunque superiori a quelle poi risultanti negli atti conclusivi”.

La contribuente, di contro, non aveva fornito alcun elemento atto a superare le presunzioni. A tal proposito la CTR ha osservato come fosse “goffa e poco credibile la giustificazione che la maggior somma indicata era tale in quanto avrebbe ricompreso finiture, altre opere, arredi, mobili o spese varie…. in quanto di tali ulteriori spese non vi era traccia in nessun documento, nemmeno nei tanto contestati contratti preliminari e men che meno in quelli definitivi.”.

La sentenza è sul punto adeguatamente motivata.

Il preteso vizio di motivazione “può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

La sentenza si sottrae anche alla censura di omessa pronuncia in relazione alla mancata produzione della autorizzazione alla indagine bancaria.

La CTR ha osservato che la documentazione era utilizzabile, in quanto l’autorizzazione era atto interno all’ufficio procedente con valenza endoprocedimentale e che come tale, non doveva essere necessariamente prodotto agli interessati.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Immobiliare Forni s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

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