Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22754 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14707 2012 proposto da:

EDILCOGI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI ROMA GRUPPO EQUITALIA GERIT

SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 804/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 14/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che si riporta, chiede

l’accoglimento e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica di una delle tre cartelle di pagamento presupposte all’iscrizione ipotecaria, mentre, in riferimento alle restanti, ha lamentato che fossero ancora pendenti i giudizi d’impugnazione delle medesime.

La CTP accoglieva le ragioni del contribuente, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del concessionario, riformava, integralmente, la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso sulla base di due motivi, mentre il concessionario non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, la parte ricorrente denuncia sia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentandosi, sostanzialmente, del non corretto “governo” delle norme e della loro interpretazione, in tema di notifica degli atti, da parte dei giudici d’appello.

Le censure sono inammissibili, innanzitutto, per la mancata indicazione delle norme violate, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero per la proposizione di doglianze che non censurano l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo il criterio della specificità, completezza e riferibilità, non assimilabili in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che sono irrilevanti e determinano l’inammissibilità della censura irritualmente formulata (Cass. n. 21152/14). E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. ord. n. 19959/14, 21165/13, 17037715). Nel caso di specie, non sono state indicate le norme ovvero evidenziati i fatti controversi, alla stregua dei quali si denuncia il vizio proposto, è fondato, pertanto, il convincimento, che la parte, con il presente ricorso miri a sovvertire la decisione dei giudici d’appello con una nuova valutazione del merito della causa, finalità non consentita in sede di legittimità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte di Equitalia, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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