Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22754 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23134-2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, MAURO RICCI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1048/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

17/06/2010, depositata il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza dei 17.6 – 6.7.2010 la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto dall’Inps nei confronti di G. G. avverso a sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda dell’assicurato di trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia; avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato G.G. non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. con il primo mezzo, denunciando plurime violazione di legge, l’Inps deduce che, ai fini della sussistenza del requisito contributivo, non poteva considerarsi utile, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il periodo di fruizione della pensione di invalidità, posto che la disciplina di tale pensione non consente l’accredito di contributi figurativi e che la legittimità di un tale accredito non può ricavarsi da un’interpretazione estensiva o analogica della disciplina dell’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1;

la censura è accoglibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte che, motivatamente discostandosi da un precedente arresto (cfr, Cass., n. 2785/2008), ha affermato il principio secondo cui la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità;

ciò in quanto deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità (secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia), giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti (cfr, Cass., nn. 18580/2008; 5646/2009; 9175/2010);

3. il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, restando assorbito il secondo mezzo, con cui il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che il diritto ad ottenerne la trasformazione in pensione di vecchiaia implichi anche il diritto a conservare l’eventuale trattamento economico più favorevole della pensione di invalidità;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda svolta nel ricorso introduttivo di giudizio;

non è luogo a provvedere sulle spese dell’intero processo, stante l’applicabilità, ratione temporis (in relazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio – 1.10.2002) del disposto dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente alla modifica introdotta con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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