Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22753 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22753

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12914-2016 proposto da:

GE.AS. GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, – P.I.

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA, 55, presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO MANDARA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PHOENIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del suo

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI

MALANDRINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

HORUS CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VOLUSIA 60, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

PALERMO, che la rappresenta e difende;

– contoricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GE.AS. GESTIONI ASSICURATIVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – P.I. (OMISSIS),

in persona del liquidatore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ADDA, 55, presso lo studio dell’avvocato

ALFONSO MANDARA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3744/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c..;

letti il ricorso, i controricorsi, il ricorso incidentale e le

memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La Ge.As. s.r.l. ha proposto domanda di risarcimento dei danni per la violazione di un “mandato di collaborazione” stipulato fra la stessa e la Horus Consulenti Associati di Falleroni s.a.s., agente della Bernese Assicurazioni s.p.a., a seguito del trasferimento del relativo portafoglio di polizze alla Phoenix Gestioni Assicurative s.r.l., anch’essa agente Bernese Assicurazioni s.p.a.; quest’ultima, infatti, con nota del 30 maggio 2006, aveva comunicato di non volersi più avvalere della collaborazione con la Ge.As. s.r.l., in quanto avrebbe gestito in proprio tutto il predetto portafoglio.

La domanda è rigettata in primo grado dal Tribunale delle imprese di Roma, sulla base dell’argomento che il mandato di collaborazione dovesse intendersi tacitamente revocato per effetto del trasferimento del portafoglio assicurativo.

La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, con sentenza non definitiva ha accertato il diritto della Ge.As. s.r.l. di riscuotere la commissione prevista dal mandato, pari al 7% dei premi imponibili versati, rimettendo al prosieguo la quantificazione del danno subito. Successivamente, con la sentenza definitiva, dopo aver espletato c.t.u., ha rigettato la domanda per difetto di prova in ordine all’entità del danno.

La Ge.As. s.r.l. ricorre in via principale deducendo la violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto il numero delle polizze costituenti il portafoglio assicurativo, la durata e la scadenza risultavano da documenti prodotti in allegato nel fascicolo di parte del primo grado, il cui contenuto non aveva costituito oggetto di specifica contestazione. La prova del danno sarebbe stata, quindi, in atti.

La Horus s.a.s. propone ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva, deducendo che, essendo la Ge.As. s.r.l. un broker assicurativo, il “mandato di collaborazione” di cui la stessa lamenta l’inadempimento si porrebbe in contrasto con il divieto imperativo posto dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 109. L’atto sarebbe quindi nullo. La Phoenix Gestioni Assicurative s.r.l., nel frattempo posta in liquidazione volontaria, resiste con controricorso all’impugnazione principale. La Ge.As. s.r.l. resiste con controricorso al ricorso incidentale. Ha altresì depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Va esaminato anzitutto il ricorso incidentale che, riguardando la sentenza non definitiva (con specifico riferimento alla questione della revocabilità o meno del mandato conferito dalla Horus s.a.s. alla Ge.As. s.r.l.), involge problematiche logicamente e giuridicamente preliminari rispetto a quelle affrontate nella sentenza definitiva, fatta oggetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1723,1725 e 1418 c.c., è fondato.

La sentenza impugnata si basa sull’assunto che, essendo il mandato conferito dalla Horus s.a.s. alla Ge.As. s.r.l. nell’interesse di quest’ultima, lo stesso non era revocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2.

Tale premessa è erronea in quanto occorre tenere distinto il mandato oneroso dal mandato nell’interesse del mandatario.

A norma dell’art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso. Il mandatario ha quindi diritto ad un compenso per l’attività giuridica che svolgerà, salvo che non risulti la gratuità dell’incarico.

Consegue che in ogni mandato è – presuntivamente – ravvisabile un interesse economico del mandatario, in quanto la perduranza del rapporto assicura allo stesso la percezione di una remunerazione. Ciò non basta, tuttavia, a qualificare il mandato oneroso come un mandato nell’interesse del mandatario, quindi irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2.

Tale ipotesi, infatti, ricorre solo quando il mandatario ha anche un interesse diretto agli effetti dell’attività giuridica che egli porrà in essere per conto – ed eventualmente in nome – del mandante. L’irrevocabilità, infatti, si giustifica in considerazione di un sottostante rapporto fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, in cui il mandante è debitore del mandatario. Così, ottemperando all’incarico ricevuto, il mandatario non solo adempie al mandato, ma anche realizza il proprio interesse giuridico che trae origine dal rapporto di provvista Va quindi ribadito il seguente principio di diritto:

“Nel mandato conferito anche nell’interesse del mandatario irrevocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 2, l’interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l’incarico o a proseguire l’attività gestoria al fine di conseguire il compenso. E’, invece, necessaria l’esistenza di un autonomo rapporto giuridico fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, dal quale tragga origine un interesse giuridico del mandatario che le parti sí prefiggono di realizzare mediante l’attuazione del mandato” (v. Sez. 3, Sentenza n. 15436 del 04/12/2000, Rv. 542426; Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 24/02/1987, Rv. 451242).

La sentenza impugnata si pone in contrasto con questo principio di diritto, in quanto ha affermato che il mandato conferito dalla Horus s.a.s. alla Ge.As. s.r.l. fosse nell’interesse della stessa e quindi irrevocabile, solo perchè oneroso. In realtà, non si ravvisa – nè è mai stato dedotto – alcun interesse economico della Ge.As. s.r.l. diverso da quello alla percezione delle commissioni sulle polizze assicurative stipulate per conto della società mandante. Non esiste, quindi, un autonomo rapporto giuridico fra mandante e mandataria che dia vita ad un diverso interesse economico di quest’ultima, che le parti si siano ripromesse di tutelare mediante il conferimento del mandato.

Il mandato, pertanto, era oneroso ma non irrevocabile, quindi liberamente revocabile ai sensi dell’art. 1723 c.c., comma 1. Pertanto la sentenza non definitiva deve essere cassata. Consegue l’assorbimento del ricorso principale, rivolto nei confronti della sentenza definitiva, la quale è travolta dalla cassazione della sentenza non definitiva.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, è possibile decidere nel merito, rigettando la domanda della Ge.As. s.r.l.

In considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito, si ravvisano specifiche ragioni per compensare le spese del grado di appello e quelle del giudizio di cassazione, ferma restando la statuizione del giudice di primo grado.

Poichè il ricorso principale non è stato esaminato, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa interamente le spese del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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