Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22753 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25049-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO

11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERO GUIDO ALPA giusta delega a

margine;

– controricorrente –

nonchè contro

GERIT SPA, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

Nonchè da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GARIGLIANO

11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERO GUIDO ALPA giusta delega a

margine;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, GERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 234/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 19/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHERUBINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLITTI per delega

dell’Avvocato VACCARI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale e il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione della comunicazione d’iscrizione ipotecaria disposto dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso d’iscrizione ipotecaria per il 1998 e per il 1999 (e, cioè, l’avviso d’accertamento e la cartella di pagamento).

La CTP disponeva una nuova notificazione degli avvisi d’accertamento, al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 c.p.c., nonchè disponeva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria che era l’oggetto principale dell’impugnazione.

A seguito di appello del contribuente e di appello incidentale dell’ufficio, la CTR ha accolto le ragioni del contribuente.

Avverso quest’ultima pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso principale davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre Equitalia Sud SpA ha proposto controricorso con ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, mentre il contribuente ha spiegato un primo controricorso avverso il ricorso principale e un secondo controricorso avverso il ricorso incidentale di Equitalia Sud SpA, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso principale, l’ufficio denuncia un vizio di violazione legge, in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14, 19 e 59, in relazione all’art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello, pur dando atto della ritualità della notificazione degli avvisi d’accertamento avrebbe disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, per la mancata notifica della sottostante cartella, che rientrando nella tipologia dei vizi propri di detto atto era una censura che avrebbe dovuto essere spiegata nei confronti del concessionario della riscossione in quanto atto di sua esclusiva competenza e non dell’Agenzia delle Entrate la quale non era tenuta a chiamare in causa il concessionario, non foss’altro, in quanto già faceva parte del giudizio.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il concessionario della riscossione denuncia l’omessa declaratoria d’inammissibilità del ricorso di primo e secondo grado, quale error in procedendo, in particolare, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 22 e 53 e dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la notifica del ricorso in primo grado, non sarebbe pervenuta al concessionario della riscossione, mentre la notifica del ricorso in secondo grado, sarebbe stata effettuata in un indirizzo dal quale il concessionario stesso si era da tempo trasferito. Il ricorrente incidentale, inoltre, evidenzia come il contribuente, sia in primo che in secondo grado non abbia allegato le ricevute di spedizione e gli avvisi di ricevimento del ricorso, come previsto dal del D.Lgs. n. 546 del 1992, rilevando come tale omissione sia sanzionata dalla S.C. con l’inammissibilità del ricorso, in quanto il vizio, rilevabile d’ufficio, non sarebbe sanabile neppure con la costituzione del resistente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il concessionario della riscossione denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la parte contribuente, a seguito della sentenza parzialmente favorevole di prime cure, non avrebbe espressamente riproposto la domanda, rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado, di annullamento della cartella di pagamento per vizi propri, infatti, ad avviso del concessionario, anche ove si ritenesse che l’interesse del contribuente alla riproposizione della domanda assorbita, di nullità della cartella per vizi propri, sia sorto a seguito dell’appello incidentale dell’ufficio, che ha chiesto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, la ritualità della notifica degli avvisi d’accertamento, tale motivo d’impugnativa, a seguito del predetto appello incidentale, doveva essere riproposto dall’appellante, che vi avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 343 c.p.c..

In via preliminare, va disatteso l’articolato motivo di controricorso, relativo alla asserita inammissibilità del ricorso principale dal punto di vista della carenza d’interesse dell’Agenzia delle Entrate a proporre il presente ricorso per cassazione (art. 100 c.p.c.), ovvero la sua non autosufficienza, ovvero la sua manifesta infondatezza nel merito (art. 360 bis c.p.c.), in quanto l’interesse a ricorrere dell’ufficio è giustificato dall’evidente necessità di tutela delle ragioni creditorie erariali, sia sostenendo il legittimo adempimento degli oneri notificatori dell’avviso d’accertamento, che il suo difetto di legittimazione in merito alla notifica della cartella, in quanto atto proprio del concessionario sul quale l’iscrizione ipotecaria trova immediato fondamento; neppure sono ravvisabili nella specie, gli altri profili d’inammissibilità formali ovvero sostanziali, dedotti dal controricorrente, in quanto i giudici d’appello non hanno “speso” orientamenti consolidati di questa Corte, per dirimere la controversia a loro sottoposta, rispetto ai quali, il contenuto del ricorso per cassazione dell’ufficio si troverebbe in evidente contrasto.

Osserva, poi, la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dal concessionario della riscossione poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936/14; Cass. n. 12002/14).

Pertanto, il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.

Infatti, il contribuente è stato parzialmente vittorioso in primo grado, sull’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, ma non sulla nullità della notifica degli atti presupposti, in quanto per quanto riguarda la notifica degli avvisi d’accertamento, la CTP ne ha disposto una nuova notifica, ex art. 291 c.p.c., mentre non si è pronunciata sulla nullità della notifica delle cartelle. Pertanto, Parrella Gianluca ha ritenuto di proporre appello principale, avente come motivo di censura espressa l’illegittimità degli avvisi d’accertamento (motivo 1 d’appello), e come secondo motivo di censura ha chiesto dichiararsi l’illegittimità derivata della cartella di pagamento chiedendone nelle conclusioni la declaratoria di nullità quale atto conseguenziale. Non ha, invece, chiesto la nullità della cartella di pagamento per vizi propri, in particolare della loro notifica, cioè, non l’ha chiesta principaliter, essendovi, invece, tenuto, quale appellante non totalmente vittorioso (v. atto d’appello allegato agli atti del fascicolo del presente grado).

Il ricorrente ha ritenuto, invece, di “riproporre” semplicemente la questione alle pp. 14 e 18 dell’appello.

Quand’anche si volesse ritenere che il contribuente sia stato totalmente vittorioso in primo grado (ma così non è, tant’è vero che ha proposto appello principale), se poteva bastare la semplice riproposizione del motivo, tuttavia, all’esito dell’appello incidentale dell’ufficio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2) che ha chiesto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, la ritualità della notifica degli avvisi d’accertamento, P. avrebbe dovuto riproporre, ex art. 343 c.p.c., il motivo d’impugnativa della nullità della notifica delle cartelle, “nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnativa stessa” e non semplicemente accennare incidentalmente al profilo censurato (come sopra detto). Non essendo ciò avvenuto, l’appellante è decaduto dalla impugnativa sulla nullità della notifica della cartella e la sentenza impugnata è affetta dal vizio di ultra petizione per la parte in cui dispone la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sul solo presupposto della predetta nullità della notifica della cartella di pagamento, essendo tale motivo rimasto assorbito dalla pronuncia di primo grado e non riproposto in sede di appello dal contribuente con apposita censura (Cass. n. 11809/2006).

Sul punto si è formato, pertanto, il giudicato implicito, ex art. 329 c.p.c. e la CTR è andata ultra petita.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale, assorbito il primo motivo del medesimo ricorso incidentale ed assorbito anche il ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La peculiarità della fattispecie impone la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale con assorbimento del primo motivo del medesimo ricorso incidentale e con assorbimento del ricorso principale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Così deciso il Roma, alla Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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