Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22753 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23056-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8593/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/11/08, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza del 27.11.2008 – 29.9.2009 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta da C. M. nei confronti della Poste Italiane spa, dichiarò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso fra le parti dal 2.2.1998 al 30.5.1998, disattendendo la domanda di risarcimento del danno; per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi; l’intimato C.M. non ha svolto attività difensiva; a seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. il primo mezzo censura il mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del contratto a termine e la manifestazione della volontà del lavoratore di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto;

secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la vantazione del significato e della portata dei complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia de lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso, non avendo la parte datoriale neppure dedotto la sussistenza di altre circostanza significative, tali non potendosi considerare la fisiologica accettazione del trattamento di fine rapporto o il normale ritiro de libretto dì lavoro, come pure il procacciamento necessitato di altre fonti di sostentamento; tale conclusione, in quanto priva di vizi logici o errori di diritto, resiste alle censure mosse in ricorso;

l’affermazione della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, la prova della risoluzione del rapporto per mutuo consenso si è raggiunta solo successivamente alla definizione del giudizio di appello”, non è corroborata, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dall’indicazione delle risultanze giustificatrici dell’assunto, il che rende inammissibile il profilo di doglianza inerente la pretesa insussistenza dell’interesse ad agire;

3. il contratto a termine in forza del quale l’odierno intimato è stato assunto venne stipulato a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

il contratto fu concluso per il periodo dal 2.2.1998 al 30.4.1998 e quindi prorogato sino al 30.5.1998;

la Corte territoriale ha sentenziato in base a una pluralità di rationes decidendo ciascuna delle quale di per sè idonea a sostenere la pronuncia:

a) non poteva ritenersi che fosse consentita la stipula di contratti individuali a termine sine die, in base al solo dato fattuale del permanere del processo di ristrutturazione in corso;

b) la ragione giustificativa dell’apposizione del termine doveva fare riferimento ad un’esigenza particolare o, comunque, transitoria, che non poteva essere genericamente ragionevole, ma qualificata in relazione al tipo di contratto stipulato, cosicchè, per nell’ambito dell’ipotesi aggiuntiva prevista dal CCNL di “esigenze eccezionali …” ecc, la ragione giustificatrice avrebbe dovuto far riferimento “a circostanze concrete che riguardino il caso singolo e non generiche, per quanto anche esistenti; le “generiche ragioni addotte dalla società, seppure in ipotesi provate, … non dimostrano, tuttavia la necessaria correlazione – ai fini della legittimità del termine – tra le stesse e quelle specifiche dell’assunzione di un determinato lavoratore proprio in quel luogo, in quel tempo, in quel settore per lo svolgimento di specifiche mansioni;

c) avendo le parti collettive raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato al 30 aprile 1998; pertanto, dopo tale data, era venuta meno la contrattazione autorizzatoria e con essa la causale dei contratti a termine stipulati successivamente; con la proroga del contratto de quo fino al 30.5.1998, risultava travalicato il limite temporale entro cui era venuta meno la contrattazione autorizzatoria;

con il secondo mezzo la ricorrente ha censurato la prima delle suddette rationes decidenti, ma non le altre;

trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2499/1973;

7948/1999; 12976/2001; 18240/2004; 20454/2005; 13956/2005; 9247/2006;

2272/2007; 24540/2009; 3386/2011);

4. non può trovare applicazione, nella presente controversia, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010; costituisce infatti condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è circoscritto dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547); nella fattispecie nessun motivo di doglianza è stato svolto al riguardo, atteso che la parte ricorrente non ha evidentemente interesse a dolersi dell’intervenuta reiezione della domanda risarcitoria;

5. in definitiva il ricorso va rigettato;

nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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