Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22752 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16489-2016 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA,
42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO MANFRINI,
ANTONELLA LILLO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI
131, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRANCESCHI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA MERLO;
– controricorrente –
contro
G.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1182/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 24/03/2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Con sentenza impugnata è stato rigettato l’appello proposto da T.P. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l.
Il T. ricorre con cinque motivi e ha depositato una memoria difensiva. La curatela resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
I motivi di ricorso sono relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la revocabilità della compravendita.
Si tratta, però, di censure tutte inammissibili, in quanto volte esclusivamente a un riesame del materiale probatorio. Viene sollecitato, in sostanza, un nuovo giudizio di merito, ovviamente inammissibile in questa sede.
Peraltro, la presenza di ipoteche sull’immobile trasferito con l’atto oggetto di revoca non esclude, di per sè, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire l’azione revocatoria), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (Sez. 3, Sentenza n. 16793 del 13/08/2015, Rv. 636390).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
La Corte di cassazione non è competente all’adozione del decreto di liquidazione dei compensi del difensore della curatela, ammessa al gratuito patrocinio. Sull’istanza provvederà la corte d’appello.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017