Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22752 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12806-2014 proposto da:

LA CAMIGLIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI

11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIDO GUERRINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 89/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Toscana n. 89/31/2013 depositata il 20.11.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Camigliana srl, esercente l’attività di costruzione e cessione di fabbricati, proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per recupero Ires, Irap ed Iva e sanzioni -recupero fondato sulla rideterminazione dei ricavi conseguiti dalla vendita di fabbricati nell’anno 2006 – nonchè conseguente cartella di pagamento. Per le operazioni in parola era stato riscontrato un prezzo di vendita inferiore almeno del 10% rispetto al valore OMI e di oltre il 33% rispetto all’ammontare del mutuo contratto dall’acquirente; deduceva la ricorrente che gli immobili in questione erano stati venduti sulla carta nel 2004 in forza di contratti preliminari e pagamento di caparra annotata nelle scritture contabili di essa deducente; considerato l’incremento registrato nel mercato immobiliare nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006, la valutazione degli immobili avrebbe dovuto essere ancorata proprio all’anno 2004, tenendosi quindi conto dei prezzi più bassi praticati in quell’anno.

– Instauratosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria provinciale di Lucca pronunciava sentenza con cui rigettava i ricorsi.

– Detta sentenza, gravata di appello ad opera della società contribuente, appello cui ha resistito l’ufficio, è stata parzialmente confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana con rideterminazione dei maggiori ricavi in Euro 201.273,74 rispetto agli Euro 286.739,00 riconosciuti in primo grado.

– Per cassazione della predetta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che svolge anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– I motivi di cui si compone il ricorso principale recano: 1) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 1385 e 2697 c.c., all’art. 132 c.p.c., al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 ed all’art. 210 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.”; 2) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 1470 c.c. ed al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 2 ed all’art. 132 c.p.c., n. 4”.

– Con riferimento ad entrambi i motivi va rilevato un profilo, innanzi tutto, che attiene alla ammissibilità degli stessi -la prospettazione, cioè, delle medesime questioni inquadrate sotto i diversi profili contemplati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – dal momento che parte ricorrente, così articolando le proprie doglianze, pone in essere una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, così prospettando, appunto, le medesime questioni sotto diversi profili, tra di loro incompatibili.

– Fatta questa premessa, osserva il collegio che i motivi non sono, comunque, accoglibili.

– Quanto al primo, la società contribuente deduce che la CTR non avrebbe considerato – quale dato di fatto, a suo dire, decisivo – che gli immobili oggetto delle compravendite per cui è causa erano stati venduti, sulla carta, nel 2004, cioè due anni prima della redazione del contratto pubblico e delle valutazioni dell’ufficio.

– La CTR – osserva il collegio – ha motivato facendo anche riferimento alla sentenza di primo grado, formalmente ed espressamente recepita: da ciò discende che il rigetto del ricorso è stato motivato con le considerazioni svolte dalla CTP e recepite nella sentenza impugnata – basate sulla assenza di corrispondenza tra l’importo delle caparre confirmatorie, riportate nel libro giornale collegate ai contratti preliminari posti in essere nel 2004 e l’importo indicato nei contratti definitivi stipulati nel 2006.

– Inoltre la società si duole del fatto che non sia stata accolta la propria istanza istruttoria di acquisizione delle dichiarazioni rese dagli acquirenti degli immobili.

– Osserva il collegio che non si ravvisa nella circostanza, che dà corpo a tale parte della doglianza, il necessario requisito della decisività, atteso che la ricorrente non precisa in che modo dette dichiarazioni – se mai avessero trovato ingresso nel giudizio – avrebbero potuto orientare in senso diverso il convincimento della CTR.

– Sotto tale secondo profilo, il motivo è pertanto inammissibile.

– Con il secondo motivo, la società contribuente ripropone la questione dell’illegittimo ricorso al metodo induttivo dell’accertamento, per legittimare il quale avrebbe dovuto l’ufficio provare l’avvenuto scambio di somme di danaro in nero.

– Neppure tale censura è fondata.

– L’atto impositivo è fondato infatti su una serie di elementi presuntivi: scostamento del 33,44% del prezzo a mq. determinato sulla base del mutuo richiesto dagli acquirenti; scostamento -in un individuato e precisato caso – del 23,94% in un atto avente per oggetto immobile del tutto similare rispetto ad altri atti presi in esame dall’ufficio; scostamento del 51,45% rispetto al prezzo determinato in base alla rivista “(OMISSIS)”; scostamento del 25,53% rispetto al prezzo determinato attraverso la consulenza offerta da tre agenzie immobiliari. Considerata la valenza indiziaria che supporta la valutazione della antieconomicità dell’attività della contribuente, il ricorso all’accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), è legittimo, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.

– Ritenuta, per le ragioni esposte, la infondatezza del ricorso principale, si può ora passare all’esame di quello incidentale.

Con l’unico motivo di cui esso consta, l’Agenzia delle Entrate denuncia “Omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 115, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

– Il motivo lamenta in sostanza un vizio motivazionale per avere la sentenza impugnata – dopo avere riconosciuto la legittimità del metodo utilizzato per l’accertamento – adottato, per la rideterminazione dei maggiori ricavi (invece che il criterio dello scostamento tra i valori dichiarati e l’ammontare dei mutui contratti dagli acquirenti, criterio adottato dall’ufficio) il diverso criterio del prezzo dichiarato per l’acquisto, in specie, di uno degli immobili per cui è causa, senza che peraltro fossero stati al riguardo offerti dalla società elementi tali da comprovare che le maggiori somme ottenute a titolo di mutuo trovassero una causale in altre spese.

– Il ricorso non è accoglibile: invero la ricorrente in via incidentale si limita a prospettare una lettura delle risultanze di causa diversa da quella adottata, motivatamente, dalla CTR; in sostanza le deduzioni di cui al ricorso incidentale si risolvono in una critica dell’apprezzamento di merito della sentenza impugnata che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

– In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi e, di conseguenza, vanno compensate le spese di giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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