Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22752 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22785-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ACCURSIO GALLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. F.G. impugnava la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Serit Sicilia s.p.a. su immobile di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Palermo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente a due cartelle prodromiche all’iscrizione di ipoteca ed accoglieva parzialmente il ricorso relativamente alla cartella n. (OMISSIS), in quanto non ritualmente notificata, disponendo la riduzione dell’ipoteca per l’importo corrispondente.

La commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da Serit Sicilia s.p.a. ed annullava l’iscrizione ipotecaria per la cartella n. (OMISSIS). Osservava la CTR che, quanto alla cartella n. (OMISSIS), non poteva essere condiviso quanto affermato dall’appellante, secondo cui “anche una relata di notificazione priva della sottoscrizione del contribuente è idonea a documentare la regolarità dell’avvenuta notificazione” e che, tenuto conto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, prevede non sia necessaria la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, se ne deduceva che, invece, doveva essere sottoscritta all’atto della consegna la copia che rimaneva al concessionario, il quale era tenuto a conservare la matrice o una copia della cartella per cinque anni con la relazione dell’avvenuta notifica. Conseguentemente andava confermata la sentenza di primo grado sul punto. Quanto alla cartella numero (OMISSIS), la contribuente aveva prodotto documenti da cui si evinceva che essa ineriva a due iscrizioni a ruolo delle quali una era stata sospesa mentre per l’altra era stato disposto lo sgravio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Serit Sicilia S.p.A. affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che ha errato le CTR nell’affermare, in relazione alla cartella n. (OMISSIS), che doveva essere sottoscritta dal destinatario la copia che rimaneva in possesso del concessionario, posto che al concessionario stesso rimaneva l’originale della notifica mentre la copia veniva consegnata al contribuente. Conseguentemente la CTR era incorsa in errore nell’affermare che la copia che rimaneva al concessionario doveva essere sottoscritta dal destinatario. Inoltre il concessionario aveva l’obbligo di conservare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento solo per cinque anni dall’avvenuta notifica mentre, nel caso che occupa, il ricorso della contribuente era stato notificato e iscritto a ruolo nel 2008, a fronte di una cartella notificata nel 2000.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR è incorsa in vizio di ultra petizione perchè, in assenza di specifica riproposizione da parte della contribuente della domanda proposta in primo grado e rigettata dalla CTP di Palermo, non avrebbe potuto annullare l’iscrizione ipotecaria relativamente alla cartella numero (OMISSIS). Invero la questione non poteva ritenersi riproposta solo in quanto ribadita dalla contribuente-appellata nella memoria illustrativa del 13 marzo 2012.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). Il ricorso è, poi, infondato nei termini che seguono. Il dispositivo della sentenza impugnata relativamente alla cartella numero (OMISSIS) è conforme al diritto, mentre è errata nella motivazione sicchè, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, si impone la sola correzione della motivazione. Si legge nel ricorso introduttivo che la CTP aveva ritenuto che l’agente della riscossione non aveva dato prova della notifica della cartella di cui si tratta poichè “la prova è data esclusivamente dalla relativa relata debitamente sottoscritta dal destinatario “. Da ciò si deduce che il motivo per il quale la CPT aveva ritenuto mancata la prova della notifica dipendeva dal fatto che la relata non era stata sottoscritta dal destinatario. Un tanto si evince anche dalla sentenza qui impugnata, laddove la CTR riporta il motivo di doglianza svolto dalla concessionaria appellante affermando che questa ha dedotto che “anche una relata di notificazione priva della sottoscrizione del contribuente è idonea a documentare la regolarità dell’avvenuta notificazione”. Ne consegue che la CTR correttamente è pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto mancasse la prova della notifica della cartella n. (OMISSIS) in quanto la relata non era sottoscritta dal destinatario, ma ha errato nel motivare la decisione poichè ha affermato che è necessario che la copia della cartella che rimane in possesso del concessionario debba essere sottoscritta dal destinatario, con ciò facendo erronea applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

6. Il secondo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo è inammissibile in quanto, come il primo motivo, risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. In secondo luogo il motivo è inammissibile poichè il vizio di ultrapetizione è stato prospettato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, cioè quale errore di giudizio e vizio di motivazione mentre si tratterebbe, se fosse fondato, di errore processuale, che in sede di ricorso per cassazione deve essere fatto valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 21165/2013; n. 19356/2007; 7268/2012; n. 13683/2012). Nel caso all’esame la denuncia relativa all’aver la CTR esaminato una questione che era stata ribadita dall’appellata con la memoria illustrativa e non fatta oggetto di appello incidentale (nella sentenza di appello si legge che la contribuente – appellata aveva chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata) prefigura l’esistenza di un error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ne consegue l’inammissibilità della stessa censura per erronea individuazione della tipologia del motivo, che avrebbe dovuto essere proposto, non già come vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e neppure come error in iudicando a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, bensì in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo in tal modo attivandosi il potere – dovere della Corte, quale giudice del “fatto processuale”, di esaminare gli atti di causa. Va precisato, poi, che è consolidato il principio secondo il quale in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal Giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il Giudice di merito sia incorso in error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere – dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga, invece, in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (V. Cass. n. 20373/2008; 16596/05, 15603/05 e 14486/07; 14784/07).

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese, data la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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