Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22751 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16314-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;
– ricorrente –
contro
C.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4064/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata
il 30/12/2015;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.
Il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C.G. avverso una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud s.p.a., in quanto ha ritenuto la carenza di prova della notificazione, avendo l’agente di riscossione esibito la sola relata di notifica, ma non anche la cartella.
Avverso tale decisione Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per sette motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Il primo motivo pone una questione pregiudiziale in rito: il giudice dell’esecuzione ha definito con sentenza l’opposizione agli atti esecutivi, senza aver assegnato alle parti il termine per (7A l’instaurazione del giudizio nel merito e, per giunta, senza consentire il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il motivo è fondato.
Infatti, le anomalie processuali sopra indicate comportano uno sviamento del processo dallo schema tipico che ne determina la nullità per violazione degli artt. 618e 190-bis c.p.c..
L’art. 618 c.p.c., comma 2, prevede che il giudice dell’esecuzione possa adottare, a seguito di una delibazione sommaria delle ragioni dell’opposizione, i “provvedimenti indilazionabili” ovvero sospendere la procedura. “In ogni caso, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito”. Sarà quest’ultimo, istruito nelle forme previste dal libro secondo del codice di rito, ad essere definito con sentenza.
Nella specie, invece, il giudice dell’esecuzione, anzichè adottare i provvedimenti indilazionabili o disporre la sospensione dell’esecuzione, ha deciso direttamente l’opposizione nel merito, concentrando in un unico giudizio a cognizione sommaria la fase sospensiva e quella di merito. Inoltre, il giudice di merito, oltre a non aver consentito alle parti di articolare le rispettive difese secondo le scansioni processuali previste dal rito ordinario, ha privato le stesse anche della possibilità di depositare le comparse conclusionali e le repliche previste dall’art. 190-bis c.p.c., direttamente applicabile al giudizio di merito introdotto ai sensi dell’art. 618 c.p.c.
Le reiterate violazioni delle norme processuali e del diritto di difesa delle parti implicano l’annullamento del provvedimento impugnato e l’assorbimento delle ulteriori censure.
PQM
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017