Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22751 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6349-2013 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato MARIO OCCHIPINTI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2012 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 17/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale dell’Umbria n. 156/04/2012, depositata il 19.9.2012, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’agenzia delle Entrate gravava di appello la sentenza della commissione tributaria provinciale di Perugia di accoglimento del ricorso proposto da R.M. avverso avviso di accertamento recante maggiori ricavi determinati induttivamente – da attività di agriturismo a ragione della mancata produzione della documentazione richiesta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 3, con conseguente disconoscimento dei costi dichiarati, costi, comunque, non deducibili – secondo l’ufficio – poichè inerenti alla ristrutturazione di un immobile adibito ad agriturismo.

– Nel contraddittorio tra le parti (la contribuente infatti si costituiva per resistere al gravame) la commissione tributaria regionale dell’Umbria pronunciava la sentenza sopra indicata con la quale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi, di cui si compone il ricorso, recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. D) bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

– Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità del controricorso per tardività: l’eccezione è fondata atteso che il controricorso è stato notificato 23.4.2013, il giorno successivo alla scadenza del termine, e considerato che il ricorso è stato notificato in data 8.3.2013.

– Passando all’esame del ricorso, rileva il collegio che con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione della legge ivi indicata laddove la sentenza impugnata ha affermato che “….la R. nonostante l’espresso invito dell’ufficio tributario, non ha fornito la documentazione contabile o altra rilevante ai fini dell’accertamento de quo, che esibiva soltanto dopo la emissione dell’avviso, in sede di accertamento per adesione, omettendo di addurre e fornire elementi idonei a provare la sua non imputabilità del ritardo….Se ne deduce la legittimità del ricorso, nella fattispecie, al metodo induttivo e l’impossibilità di prendere in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento (e quindi anche ai fini dei costi e delle possibili detrazioni) i documenti prodotti in ritardo (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32)”.

– Sostiene la ricorrente che il menzionato D.P.R., art. 39, prevede espressamente che è legittima la determinazione del reddito con metodo induttivo in ipotesi di omessa o carente documentazione contabile; nella fattispecie, la documentazione de qua è stata regolarmente depositata, anche se solo in sede di accertamento con adesione e non è stata, tuttavia, esaminata dall’ufficio, il quale non ha motivato in alcun modo perchè abbia ritenuto inesistente la documentazione in parola: da qui la illegittimità del ricorso al metodo induttivo.

– Il motivo è fondato.

– Premessi i diversi indiscussi passaggi temporali della vicenda oggetto di causa (invito a produrre documenti: 18.5.2009; avviso accertamento notificato 27.10.2009; istanza di adesione: 10.12.2009; verbale contraddittorio n. 11265: 18.2.2010; ricorso dinanzi alla CTP: 30.3.2010), osserva il collegio che la documentazione -nel dettaglio descritta nel citato verbale- è stata depositata dalla contribuente; che -per come si legge sempre nel menzionato documento- l’ufficio ha manifestato disponibilità sul punto dei maggiori ricavi, non registrandosi accordo quanto alla detraibilità dell’IVA. In conseguenza di quanto esposto, la CTR ha finito per ritenere -erroneamente – ammissibile la produzione tardiva solo se dovuta a causa non imputabile alla parte e quindi ritenere sussistenti le condizioni legittimanti l’accertamento induttivo.

– Invero, l’accertamento induttivo può essere esperito -ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 – oltre che in caso di contabilità inattendibile, nelle ipotesi (nel cui novero non pare possa farsi rientrare quella per cui è causa) nelle quali il contribuente non abbia dato seguito agli inviti dell’ufficio ai sensi dello stesso decreto, art. 32, comma 1, nn. 2 e 3.

– Conclusivamente, in considerazione del fatto che i documenti sono stati prodotti e che la produzione è avvenuta prima che fosse instaurata la fase giudiziaria, il motivo è meritevole di accoglimento.

– Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che “Appare destituita di fondamento infine la censura svolta in sede di costituzione dalla convenuta secondo cui la formula utilizzata nel dispositivo della sentenza “accoglie il ricorso” doveva riferirsi a tutti i titoli di imposta accertati nell’atto dell’ufficio e contestati nel ricorso introduttivo, in cui si chiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento nella sua interezza, ivi compresa l’imposta per l’Irap. La censura è infondata perchè contrasta con il contenuto della sentenza ove si rileva espressamente che “nessuna doglianza è stata avanzata in merito all’Irap, per cui questa commissione non può pronunciarsi”, affermazione che esclude che “l’accoglimento del ricorso” di cui al dispositivo possa intendersi esteso anche all’Irap; punto su cui la commissione ha dichiarato non potersi pronunciare, ritenendo estraneo alla domanda giudiziale. Affermazione non censurata don uno specifico) dalla R. in questa fase del giudizio con apposito appello incidentale, come avrebbe dovuto”.

Il motivo è fondato.

A parte una dichiarata non contestazione sul punto da parte della controricorrente (“…..effettivamente controparte ha contestato interamente l’accertamento e, quindi, anche per il recupero Irap”), il motivo appare fondato avuto riguardo anche alla contestazione mossa dall’ufficio laddove afferma che l’imponibile sarebbe stato accertato correttamente in maniera forfettaria, sulla ribadita premessa della equiparazione della tardiva produzione dei documenti alla omessa produzione dei medesimi, al cui riguardo si rinvia alle considerazioni svolte a commento del primo motivo.

– A completamento di quanto esposto, va aggiunto che la contribuente – per come risulta dagli atti del giudizio di appello – ha ribadito in sede di gravame la richiesta avanzata dinanzi alla CTP di annullamento totale dell’atto impositivo, non mancando di evidenziare il significato della formula adottata dal primo giudice (“La commissione accoglie il ricorso”).

– Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, che, in diversa composizione, provvederà anche al regolamento delle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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