Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22751 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14488-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSTABELLA 26, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FIORINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

C.A.R., V.L., elettivamente domiciliati in

ROMA C.SO TRIESTE 109, presso lo studio dell’avvocato DONATO

MONDELLI, che li rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato NANGANO per delega dell’Avvocato

CARSO che si riporta agli atti;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MONDELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. V.L. impugnava la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia E.TR. s.p.a. su immobile di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, sul rilievo che la comunicazione di iscrizione ipotecaria non era stata notificata ritualmente al contribuente e che, delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione stessa, una era stata oggetto di sgravio e l’altra risultava non essere stata regolarmente notificata al contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia E.TR. s.p.a., svolgendo sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio aderendo al ricorso principale. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 11 disp. sulla legge in generale. Sostiene che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, nella formulazione vigente ratione temporis, non prevedeva che l’iscrizione dell’ipoteca dovesse essere preceduta dalla notifica di un preavviso per il che la CTR illegittimamente aveva dedotto la nullità dell’iscrizione dell’ipoteca dalla omessa notifica dell’avviso stesso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 17, sostenendo che ha errato la CTR nel ritenere necessaria la notificazione del preavviso di iscrizione dell’ipoteca sulla base della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto il diritto del contribuente all’effettiva conoscenza dell’atto tributario destinato a incidere sulla sua sfera giuridica era stato garantito mediante la comunicazione successiva di iscrizione ipotecaria.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR affermato che nel giudizio non erano state prodotte le relate di notificazione delle cartelle esattoriali prodromiche salvo poi aver formulato rilievi sulla regolarità della notificazione attestata da detti avvisi. In realtà gli avvisi erano stati regolarmente prodotti ed apparivano rituali.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c., D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Sostiene la ricorrente che le cartelle esattoriali prodromiche all’iscrizione di ipoteca erano state ritualmente notificate a mezzo posta come emergeva dagli avvisi di ricevimento prodotti.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 139 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 43 e 2697 c.c., e all’art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver errato la CTR nel ritenere la nullità della notificazione delle cartelle presupposte sul rilievo che la notificazione sarebbe avvenuta in luogo diverso dalla residenza del destinatario, dato che non aveva tenuto conto che le risultanze anagrafiche hanno mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte del convincimento.

8. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21. Sostiene la ricorrente che ha errato la CTR nel ritenere che una delle due cartelle fosse stata notificata oltre il termine di decadenza, posto che essa risultava ritualmente notificata nel termine previsto dalla legge.

9. Il contribuente, con il controricorso, ha svolto eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione attiva di Equitalia Sud s.p.a., al difetto di interesse in capo alla medesima con riguardo ai capi della sentenza relativi all’annullamento delle cartelle esattoriali ed alla formazione di giudicato esterno relativamente ad una delle cartelle prodromiche.

10. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

11. Osserva la Corte che va esaminato il primo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

Ciò posto, la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità ” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue che dalla omessa notifica dell’avviso di iscrizione di ipoteca, come è accaduto nel caso di specie, deriva l’illegittimità dell’iscrizione stessa data l’omessa attivazione del contraddittorio.

12. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

13. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, in considerazione del formarsi della giurisprudenza sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si compensano integralmente tra le parti.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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