Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22750 del 20/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 877-2013 proposto da:
BPM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo
studio dell’avvocato MARCO ANTONIO SAPONARA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO DI MATERA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,
depositata il 07/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Basilicata n. 215/1/2011, depositata il 7.11.2011,
non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 febbraio 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
– B.P.M. srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento in tema di IVA per l’anno 2003 deducendo la inesistenza giuridica della notifica e la violazione, nel merito, dello statuto del contribuente (art. 12, comma 7), per non essere stato, l’atto impositivo, preceduto da alcun processo verbale e per essere stato il medesimo atto notificato prima del decorso di giorni 60 dalla conclusione dell’attività istruttoria.
– Per resistere al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, si costituiva l’Agenzia delle Entrate.
– La commissione tributaria provinciale di Matera rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello dalla società contribuente, era confermata dalla commissione tributaria regionale con la sopra menzionata sentenza.
– Per la cassazione di tale sentenza la società contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo.
– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso è proposto per il seguente motivo “In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, art. 12, quale conseguenza della lesione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla legge ai contribuenti sottoposti a verifica fiscale.”
Premesso che il ricorso è incentrato esclusivamente sulla mancata redazione del PVC, risultando abbandonata la questione pregiudiziale dedotta in entrambi i gradi del giudizio di merito – relativa alla irregolarità della notifica, osserva il collegio che il ricorso non è accoglibile.
– E’ opportuno riassumere i fatti di causa.
– L’amministrazione finanziaria ha notificato alla contribuente invito a presentarsi nei propri uffici ed esibire documentazione contabile e fiscale per l’anno 2003; quindi è stato formato e notificato l’avviso di accertamento, senza che tale atto fosse preceduto -è, questo, il contenuto della censura che la contribuente muove alla sentenza impugnata – dalla redazione del PVC, necessario tutte le volte in cui l’atto impositivo derivi da una attività istruttoria posta in essere dalla amministrazione.
– A parte profili di inammissibilità del motivo, ravvisabili nella mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (vizio motivazionale e violazione di legge), osserva il collegio -in conformità a quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte (9.12.2015 n. 24823; conf. 30.12.2015 n. 26117) – che in tema di tributi armonizzati quale è l’IVA, come nella specie, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto, a condizione che, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed ai principi di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
– Nella specie, la società ricorrente nessuna ragione ha prospettato nel senso richiesto dalla giurisprudenza appena citata, limitandosi a dedurre la violazione dell’art. 12 dello statuto del contribuente.
– Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro seimila oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020