Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22750 del 09/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9521-2012 proposto da:

M.G. elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 12 presso

lo studio dell’Avvocato FABRIZIO CERBO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato PASQUALE DI FRUSCIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA in persona del Responsabile pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega in

calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. M.G. impugnava la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. su immobile di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che sia la comunicazione di iscrizione ipotecaria che le cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione stessa erano state regolarmente notificate al contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Resistono Equitalia Sud s.p.a. e l’Agenzia delle entrate con controricorsi che non risultano notificati al ricorrente.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene il ricorrente che la CTR non ha esaminato la questione prospettata secondo cui il concessionario che procede alla notifica a mezzo posta si deve avvalere dell’agente notificatore ad un tanto abilitato e non può provvedere direttamente.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha considerato che la notifica delle cartelle era da ritenersi inesistente in quanto sulla relata di notifica e sulle buste degli avvisi mancava il numero cronologico del notificatore, la sottoscrizione dello stesso e la firma del direttore responsabile. Inoltre due delle cartelle esattoriali erano state consegnate a persona diversa dal destinatario rinvenuta in luogo diverso dalla di lui abitazione.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Preliminarmente osserva la Corte che le doglianze del ricorrente involgono le modalità di notificazione degli atti impositivi e non la loro legittimità, per il che l’Agenzia delle entrate non è legittimata passiva.

7. In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che esso è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). Il motivo è, comunque, infondato in quanto la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta della comunicazione di iscrizione di ipoteca e delle cartelle esattoriali effettuata dall’agente della riscossione per il quale l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta. Invero il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel prevedere al primo comma, seconda parte, la possibilità che la notifica sia effettuata a mezzo posta, non pone l’imitazione alcuna per i concessionari, i quali possono provvedervi direttamente e tale modalità di notifica, senza che ad un tanto debba provvedere l’ufficiale giudiziario od un messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 6395 del 19/03/2014). Peraltro va considerato che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, così sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, nel prevedere la notifica a mezzo di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non ha fatto richiamo alla L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14 per il che non si applicano le limitazioni da essa previste.

8. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte con riguardo al primo motivo ed è infondato poichè la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’atto impositivo senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Cass. n. 14501 del 15/07/2016). Pertanto è rituale la notifica effettuata a mezzo posta in quanto, come accertato dalla CTR con valutazione in fatto, dagli avvisi di ricevimento si evince che le cartelle e l’avviso di iscrizione dell’ipoteca sono regolarmente pervenute all’indirizzo del destinatario e tenuto conto che all’ufficiale postale non è richiesto alcun altro adempimento se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr Cass. n. 11708 del 27/05/2011).

9. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese in considerazione del fatto che i controricorsi non sono stati notificati al ricorrente.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA