Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22750 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20746-2010 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA S. GIOVANNI IN LATERANO N. 26, presso lo studio dell’avvocato

BORTONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUEGRANA

SEBASTIANO giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASPRA FINANCE SPA, Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale mandataria per la

gestione dei crediti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato SARACINO MARIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAMPOREALE VINCENZO giusta

procura per atto Notaio Maurizio Marino di Verona del 16/07/2003,

rep. n. 58217 allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

BANCA di ROMA SPA, CREDITO EMILIANO SPA, L.V.P.,

BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA, A.A., BANCA

MEDITERRANEA SPA, INTESA GESTIONE CREDITI SPA ;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. R.G. 382/10 del TRIBUNALE di FOGGIA del

9/07/10, depositata il 13/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Saracino Maria (delega avvocato Camporeale Vincenzo)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – C.A. ricorre per la cassazione dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Foggia in data 13.7.10, con cui è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo, proposto ai sensi dell’art. 669- terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del g.e., da questi qualificato su reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. circa gli atti del professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare ai danni di esso ricorrente, ad istanza e con l’intervento dei creditori indicati in epigrafe. Resiste con controricorso la sola Aspra Finance spa.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – per essere ivi dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)), alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il C. invoca, con un unitario motivo di cassazione, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto non indicate in rubrica, ritenendo che la qualificazione data dal primo giudice alla procedura intentata imponesse quale forma di impugnazione appunto il dispiegato reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c..

4. – Eppure, per giurisprudenza a dir poco consolidata (da ultimo, v.

Cass., ord. 19 novembre 2010 n. 23504 e Cass., ord. 8 febbraio 2011 n. 3124), l’ordinanza del tribunale resa ai sensi dell’art. 669- terdeeies cod. proc. civ. non è ricorribile per cassazione, quand’anche incida su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale, difettando il requisito della definitività; nè la conclusione può mutare allorchè il ricorrente lamenti l’abnormità della decisione ed i suoi effetti gravi ed irreversibili, atteso che, sotto il primo profilo, l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di abnormità, mentre, sotto il secondo profilo, la gravità degli effetti non è, di per sè, elemento idoneo a riflettersi sulle caratteristiche giuridiche del provvedimento, in particolare sulla sua provvisorietà e strumentalità, le quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione.

5. – Tanto preclude l’esame di ogni altra questione, relativa alla correttezza o meno del mezzo di impugnazione prescelto dal C. (appunto il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.) avverso la decisione del giudice dell’esecuzione di qualificare come reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. la sua doglianza contro l’attività del professionista delegato (decisione avverso la quale la lettera della norma fa salva proprio l’esperibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, come ricordato nella qui impugnata ordinanza: ultima riga della prima facciata e sesta riga e seguenti della seconda, senza attribuirsi rilievo all’ulteriore obiter dictum, evidentemente errato, contenuto nel capoverso successivo sul mezzo di impugnazione avverso la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi), come pure sulla possibilità o meno di una rimessione in termini, come invocata dal ricorrente.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3; ed il difensore della controricorrente è comparso in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima.

Infatti, è del tutto consolidata la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non esperibilità del ricorso in cassazione, anche se straordinario, avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ.: ed avverso tale giurisprudenza, correttamente richiamata nella relazione, nessun nuovo e soprattutto specifico argomento è svolto dal ricorrente.

Infine, non possono condividersi, siccome contrarie a scolastica nozione, le affermazioni del ricorrente secondo cui “il rimedio contro il provvedimento con il quale viene decisa un’opposizione agli atti esecutivi è, infatti, il reclamo al Collegio” e secondo cui non dovrebbe prevalere, in caso di qualificazione espressa dell’azione da parte del giudice che rende la sentenza, detta qualificazione ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna C.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore della UniCredit Credit Management Bank spa – in pers. del leg. rappr.nte p.t. – nella qualità indicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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