Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2275 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16241-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 83-A, presso lo studio dell’avvocato ZIPPARRO WLADIMIRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ELPIDIO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato NATALE, che ha chiesto il rigetto

del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate impugna, con un unico motivo, la sentenza della CTR delle Marche, indicata in epigrafe, che accoglieva il gravame di P.R. avverso la decisione n. 165/03/2004 della CTP di Ascoli Piceno, con cui era stato respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento dell’Irpef per il 1998, emessa a seguito di liquidazione dei redditi a tassazione separata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe privo in particolare della indicazione dell’ufficio che lo propone e del nominativo del direttore pro-tempore.

Essa è infondata. Come emerge dall’esame del testo, gli elementi sopraindicati vi risultano espressi, non rilevando alcunchè la mancata enunciazione del nominativo del direttore dell’agenzia.

Quanto al motivo, deducendo “violazione di legge per erronea e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, l’Agenzia si duole che il giudice “a quo” non teneva nel debito conto che gli elementi essenziali, costituiti dall’oggetto, dall’aliquota e dalla media dei redditi dei due anni precedenti, e che rendevano sufficiente la motivazione della cartella, erano contenuti in quell’atto, che altro non era che un documento emesso semplicemente sulla scorta dei dati contenuti nella dichiarazione del contribuente medesimo, che aveva ritenuto di optare per la tassazione separata, sicchè si trattava in definitiva semplicemente di atto conseguenziale.

Il motivo è fondato, atteso che la CTR non considerava che la cartella conteneva i dati essenziali, costituiti dall’oggetto;

dall’aliquota, determinata in base alla dichiarazione dei due anni precedenti a quello d’imposta, e quelli tratti dalla denunzia del contribuente stesso, come è dato rilevare dall’esame diretto dell’atto esecutivo – possibile anche in questa sede di legittimità, trattandosi di eventuale violazione di norma processuale -, sicchè la cartella stessa appare come liquidazione della dichiarazione presentata dal contribuente senza alcuna modificazione; pertanto quella motivazione deve intendersi regolare. Infatti è noto che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, come nel caso in esame, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato ed omesso pagamento, il contribuente stesso si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 26671 del 18/12/2009, n. 8561 del 2009). Inoltre va rilevato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (V. pure Cass. Sezioni Unite, Sentenze n. 11722 del 14/05/2010, n. 26009 del 2008).

Questi principi – contrariamente alla valutazione espressa dal giudice di appello nel proprio provvedimento – non appaiono osservati nella sentenza impugnata.

In rapporto a tali non corrette valutazioni di merito, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione del contribuente limitatamente al pagamento della rivalutazione.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, attesane l’alterna definizione, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna il controricorrente al rimborso delle altre di questo giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA