Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2275 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15033-2018 proposto da:

COMUNE DE L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS e domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 275/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune de L’Aquila proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2005, emesso dal Tribunale de L’Aquila, con il quale era stato ordinato all’ente locale il pagamento della somma di Euro 6.000 in favore di D.F. a fronte di prestazioni di lavoro autonomo da quest’ultimo rese in favore dell’Istituzione Perdonanza Celestiniana, organismo strumentale del Comune per l’organizzazione delle relative celebrazioni. L’ente locale eccepiva, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inesistenza del credito a causa del mancato rispetto delle procedure previste per l’affidamento di servizi in appalto da parte degli enti pubblici.

Si costituiva il D. resistendo all’opposizione e spiegando domanda subordinata per il riconoscimento dell’indennità derivante da indebito arricchimento del Comune.

Con sentenza n. 581/2012 il Tribunale, pur rilevando la nullità del contratto di appalto intercorso tra le parti, rigettava l’opposizione ritenendo che l’ente locale avesse comunque profittato dell’opera del D. e che, pertanto, avesse conseguito un indebito arricchimento; condannava quindi l’ente locale al pagamento, appunto a titolo di indennità ex art. 2041 c.c., della somma di Euro 6.000.

Interponeva appello avverso detta decisione il Comune de L’Aquila e si costituiva in seconde cure il D. per resistere al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 275/2018, la Corte di Appello de L’Aquila rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune de L’Aquila affidandosi a tre motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi del ricorso va evidenziato che lo stesso indica (cfr. pag. 1) che la sentenza della Corte di Appello oggetto di impugnazione è stata notificata in data 28.3.2014. In atti, tuttavia, non si rinviene la copia della sentenza di secondo grado completa della relata di notificazione, ma soltanto la copia autentica della stessa, dalla quale si evince che la decisione è stata depositata in data 14.2.2018. Poichè inoltre, da quanto esposto da parte ricorrente, non si evince che la notificazione della sentenza sia avvenuta in forma telematica, si deve presumere che essa sia stata eseguita nelle forme ordinarie.

Va ribadito che il ricorrente, quando deduce in ricorso che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, ha l’onere di allegare al proprio fascicolo la copia della decisione stessa completa della relata di notificazione, onde consentire a questa Corte la verifica della procedibilità del gravame, preliminare rispetto alla stessa ammissibilità di quest’ultimo. Qualora ciò non sia avvenuto, e la sentenza completa della relata di notificazione non venga depositata da parte controricorrente, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile (Cass. Sez.U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv.643945; Cass. Sez.6-2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; in precedenza, cfr. anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv.607363). Va aggiunto che, nella specie, il ricorso è stato notificato il 16.5.2018, successivamente al decorso del termine di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 14.2.2018, con conseguente impossibilità di ritenerlo procedibile in applicazione del principio affermato da Cass. Sez.6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv.628539. Infine, anche qualora la notificazione della sentenza fosse avvenuta in forma telematica, non potrebbe operare la sanatoria collegata alla mancata contestazione della parte resistente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597), poichè quest’ultima è rimasta intimata.

Da quanto precede deriva l’improcedibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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