Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2275 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2275 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 13253-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro
2017
3634

BERTARELLI OMBRETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentata e
difesa dagli avvocati MARIO PICA, MARIA CHERUBINI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 4147/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2012 r.g.n.

4929/2008;

R.G. n. 13253/13

RILEVATO
che con sentenza n. 13105/07 il Tribunale di Roma

rigettava la domanda di Ombretta Bertarelli volta ad
ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al

dal 1°.10.02 – 31.12.02 per

«esigenze tecniche,

organizzative e produttive anche di carattere
straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione,
ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi,
nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi
del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio
2002, 13 febbraio, 17 aprile 2002»;
che con sentenza pubblicata il 17.3.12 la Corte d’appello

di Roma, in riforma della pronuncia di prime cure,
dichiarata la nullità del termine

de quo,

dichiarava

essersi instaurato fra le parti un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato dal 1°.10.02, condannando la
società a riammettere in servizio la lavoratrice e a
pagarle a titolo risarcitorio quattro mensilità dell’ultima
retribuzione;
che

per la cassazione della sentenza ricorre Poste

Italiane S.p.A. affidandosi a sette motivi;
che Ombretta Bertarelli resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che il primo motivo denuncia erronea motivazione in

ordine agli artt. 1372 co. 1°, 1175, 1375, 2697, 1427 e

contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane S.p.A.

R.G. n. 13253/13

1431 c.c. e 100 c.p.c. nella parte in cui la Corte
territoriale non ha ravvisato il mutuo consenso a non
riattivare il rapporto di lavoro in fatti incompatibili con la
volontà di mantenerlo in vita, come la prolungata inerzia

scadenza del, termine – prima di agire in giudizio, la
percezione del TFR all’esito del rapporto con Poste
Italiane e il reperimento di altra stabile attività di lavoro
subordinato, come ammesso dalla stessa lavoratrice
all’udienza del 16.11.2006;
che il motivo è infondato, dovendosi dare continuità alla
giurisprudenza di questa S.C., ormai consolidata nello
statuire che nel rapporto di lavoro a tempo determinato
la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del
contratto a termine (che, peraltro, nel caso di specie è
stata di meno di tre anni fra la scadenza del rapporto a
termine e la prima iniziativa del lavoratore intesa ad
ottenere la declaratoria di nullità del termine) è di per sé
insufficiente a far ritenere sussistente una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, così come lo è l’iscrizione
al collocamento per cercare altra occupazione nelle more
(viste le perduranti esigenze di sostentamento);
che,

infatti, affinché possa configurarsi una tale

risoluzione è necessario che sia accertata – sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo
contratto a termine, nonché del comportamento tenuto
dalle parti e di eventuali circostanze significative – una
chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni
rapporto lavorativo, tenuto conto, altresì, del fatto che

della lavoratrice – protrattasi per oltre tre anni dalla

R.G. n. 13253/13

l’azione diretta a far valere l’illegittimità del termine
apposto al contratto di lavoro, per violazione delle
disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita
l’assunzione a tempo determinato, si configura come

norme imperative ex artt. 1418 e 1419 cpv. c.c., per sua
natura imprescrittibile pur essendo soggetti a
prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo
indeterminato risultante dalla conversione ex lege del
rapporto cui era stato apposto illegittimamente il termine
(cfr., ex aliis, Cass. 15.11.2010 n. 23057; conf. Cass.
1°.2.2010 n. 2279; cfr, ancora, Cass. n. 9583/2011,
secondo cui grava sul datore di lavoro, che eccepisca la
risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le
circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle
parti far cessare definitivamente ogni rapporto di
lavoro);
che, per quel che concerne l’ulteriore circostanza del

reperimento di altra stabile attività di lavoro subordinato,
circostanza che sarebbe stata ammessa dalla stessa
lavoratrice, deve osservarsi che la verifica dell’assunto
della società ricorrente richiederebbe un approccio
diretto agli atti e una loro concreta disamina da parte di
questa S.C. per valutare se e in che termini
effettivamente vi sia stata tale ammissione, operazione
non consentita in sede di legittimità;
che con il secondo motivo ci si duole di violazione e falsa

applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art.
25 c.c.n.l. del 2001, atteso che ai sensi della prima

azione di nullità parziale del contratto per contrasto con

R.G. n. 13253/13

norma le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ex art. 23 legge n. 56 del 1987 e vigenti
alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001
mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la

collettivi nazionali di lavoro;
che tale motivo è infondato perché, come già più volte
statuito da questa S.C. (cfr, per tutte, Cass. n.
16424/10), premesso che in materia di assunzioni a
termine del personale postale l’art. 74, comma 1, del
c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale
data di scadenza dell’accordo, i contratti a termine
stipulati successivamente a tale data (come avvenuto nel
caso di specie) non possono rientrare nella disciplina
transitoria prevista dal cit. art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001;
che il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 2, d.lgs. n. 368
del 2001, 12 delle preleggi, 1362 e ss. cod. civ. e 1325 e
ss. cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha
ritenuto illegittima perché generica la causale indicata in
contratto;
che censura sostanzialmente analoga viene fatta valere
con il quarto motivo, sotto forma di denuncia di omessa
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio;
che

il terzo e il quarto motivo – da esaminarsi

congiuntamente perché connessi – sono da disattendersi
perché non scalfiscono l’ulteriore motivazione addotta

loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti

R.G. n. 13253/13

dalla sentenza impugnata, che oltre a valutare come
generica la causale l’ha altresì ritenuta sfornita di prova,
nel senso che in ogni caso la società ricorrente avrebbe
dovuto (cosa che non ha fatto) comprovare l’esistenza

termine e dimostrare altresì il nesso causale fra esse e
l’assunzione della lavoratrice (nel senso di provare che si
sarebbe trattato di esigenze non fronteggiabili con
l’impiego di personale già in forza alla società);

che il quinto motivo prospetta violazione degli artt. 4,
comma 2, d.lgs. n. 368/01, 115, 116, 244, 253 e 421 co.
2° cod. proc. civ., perché il medesimo errore di
interpretazione del d.lgs. n. 368/01 denunciato nel terzo
e nel quarto motivo sarebbe stato alla base
dell’inversione dell’onere della prova posta in essere
dalla Corte territoriale e dell’illegittimo rigetto dell’istanza
di prova testimoniale formulata dalla società per
dimostrare la fondatezza della causale apposta al
contratto per cui è causa;

che tale motivo è infondato, perché la Corte territoriale
non ha affatto invertito l’onere probatorio, che incombe
pur sempre sul datore di lavoro;

che il sesto motivo denuncia insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e
violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 420 e 421
cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte territoriale ha
omesso di spiegare per quali ragioni non ha integrato il
quadro probatorio secondo le istanze in tal senso
formulate dalla società;

delle esigenze indicate a sostegno dell’apposizione del

R.G. n. 13253/13

che

tale motivo è infondato perché, in realtà, la

sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che i
capitoli di prova testimoniale riguardavano circostanze
irrilevanti in quanto estranee al thema probandum;

interessato il processo di ristrutturazione anche l’ufficio
in cui ha poi prestato servizio l’odierno controricorrente;
che con il settimo motivo si lamenta violazione e falsa

applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., per
avere la sentenza impugnata affermato l’illegittimità del
termine anche per il mancato rispetto delle condizioni
previste dall’art. 3, lett. d), d.lgs. n. 368 del 2001
concernenti il divieto di assunzione a termine da parte
delle aziende che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro, nonostante che nel proprio ricorso
introduttivo di lite la lavoratrice non avesse negato
l’avvenuta esecuzione di tale valutazione, ma si fosse
limitata ad affermare l’onere della società di darne
dimostrazione;
che il motivo risulta assorbito dalla mancanza di prova

delle esigenze indicate a sostegno dell’apposizione del
termine e del nesso causale fra esse e l’assunzione del
lavoratore, che già di per sé basta a confermare la nullità
del termine asserita dai giudici di merito;
che, in conclusione, il ricorso è da rigettarsi e che le

spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, devono seguire la soccombenza;

6

che quest’ultimo riguardava l’avere o meno direttamente

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che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in

legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
come modificato dall’art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 26.9.2017.

favore della controricorrente le spese del giudizio di

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