Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2275 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2275 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 19747/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
ope
legis;
– ricorrente –
O
SIVISI
contro
S.r.l.,
rappresentante
nella
pro
persona
tempore
del
suo
Barberio
legale
Lucia,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. da
Palestrina, rappresentata e difesa dall’Avv. Pasquale
Caso, giusta delega a margine del controricorso;
Data pubblicazione: 03/02/2014
- controri corrente
–
avverso la sentenza n. 16/05/2006 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 22
maggio 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Gnetili, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Sepe, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 16/05/06, depositata il 22
maggio 2006, la Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, pronunciando sull’appello della contribuente
SIVISI S.r.l., in riforma della sentenza n. 241/24/04
della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in
via preliminare ed assorbente, giudicava “condonata” ex
art. 9 bis 1. 27 dicembre 2002, n. 289 la cartella di
pagamento n. 014 2003 90859326000 che irrogava sanzioni
e applicava interessi per causa tardivi versamenti IVA
IRPEG IRAP, ritenendo “valida” l’istanza di condono
anche in mancanza di pagamento delle imposte dovute; e
questo perché, statuiva la CTR, “il d.l. 24/12/2003, n.
355, art. 23 decies in vigore dal 28/02/2004 al comma 2
ha previsto che «l’omesso versamento delle rate
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udienza del 5 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
successive alla prima entro le date indicate non
determina l’inefficacia della definizione”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidandolo ad un
unico mezzo.
La contribuente resisteva con controricorso.
1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza a’
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
denunciando, in rubrica, il vizio di “Violazione e
falsa applicazione degli artt. 36 bis d.p.r. 600/73, 54
bis d.p.r. 633/72, 9 bis 1. 289/02 e dell’art. 14 delle
c.d. preleggi”; secondo l’Agenzia delle Entrate,
difatti, nessuna disposizione, nemmeno quella contenuta
all’art. 23
decies,
comma 2, d.l. n. 355 cit. dalla
CTR, stabiliva che in mancanza di pagamento delle
imposte l’istanza di “condono” ex art. 9
bis 1.
289
cit. mantenesse efficacia; il quesito sottoposto era:
“se incorra nel vizio di motivazione di legge la
sentenza che ritenga illegittima la cartella
esattoriale a causa della presentazione di
dichiarazione integrativa presentata ex art. 9
bis 1.
289/02 anche nell’ipotesi in cui le somme indicate non
siano state corrisposte alle scadenze”.
Il motivo è fondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte, per cui “In tema di
condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi
dell’art. 9 bis 1. 27 dicembre 2002 n. 289, comportante
la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
3
Diritto
’
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti
dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31
dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento
è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo
se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei
termini e nei modi previsti dalla medesima
quelle contenute negli art. 8, 9, 15 e 16 della
medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale,
e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di
carattere eccezionale” (Cass. sez. trib. 2012, n. 21364
del 2012; Cass. sez. trib. n. 19546 del 2011).
2. Alla cassazione dell’impugnata sentenza, che ha
giudicato solo sulla preliminare questione del
“condono”, deve seguire il rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, altra sezione, che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai statuiti principi,
oltreché regolare le spese di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2013
disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali