Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2275 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7495/2009 proposto da:

P.T., M.G., P.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 176,

presso lo studio dell’avvocato ZANCHETTI Maurizio, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ZANOLI MAURIZIO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G.F., P.G., REALE MUTUA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

24/11/06, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Zanchetti Maurizio, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – P.T., M.G. e P. F. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 8-2-2008, con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena di rigetto della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti di M.G.F., di P.G. e della s.p.a. REALE MUTUA. 1.1. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

Invero sia il primo che il secondo motivo – denuncianti violazione di legge – si concludono con quesito generico e astratto, privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2008, n. 6420). Si rammenta che a norma dell’art. 366 bis c.p.c., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o comunque assolutamente generico (Cass. civ., Sez. Unite, 05/01/2007, n. 36), dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza del quesito”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti sono stati ascoltati in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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