Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22749 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12293-2016 proposto da:

IMMOBILIARE RUBINO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VITTORIO GIORGINI;

– ricorrente –

contro

G.M., G.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO COEN,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI MAJO;

– controricorrenti –

contro

IMMOBILIARE ELENA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, IMMOBILIARE ELDA S.N.C. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 834/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/04/2015;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dalla Immobiliare Rubino s.r.l. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., una compravendita immobiliare.

La Immobiliare Rubino s.r.l. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da successiva memoria.

M. e G.L. hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo si deduce – sub specie di violazione dell’art. 2901 c.c. – che non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, non essendo a tal fine sufficiente una mera aspettativa, anzichè un vero e proprio credito, dell’attore. In realtà, il credito che ha legittimato i G. ad agire in giudizio è un credito litigioso.

Ciò posto, la censura si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui anche il credito litigioso è idoneo a determinare la qualità di creditore legittimato all’esperimento dell’azione revocatoria (v. Cass. Sez. Un. n. 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929).

Il ricorso non offre argomenti che giustifichino una revisione del citato orientamento.

Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dell’eventus damni. La ricorrente sostiene, in sintesi, che l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. non potrebbe riguardare gli atti a titolo oneroso, in cui il disponente riceve in cambio una controprestazione, in quanto in tal caso non vi sarebbe una diminuzione patrimoniale, ma soltanto un mutamento qualitativo del suo patrimonio.

La doglianza è manifestamente infondata in quanto è lo stesso art. 2901 c.c. a prevedere espressamente (primo comma, n. 2) la revocabilità anche degli atti a titolo oneroso.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia la circostanza che per l’acquisto dell’immobile la Immobiliare Rubino s.r.l. aveva pagato un congruo corrispettivo; dal che dovrebbe trarsi argomento per ritenere il difetto della scientia damni.

Il motivo non risponde ai requisiti di specificità di cui art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non viene allegato o indicato il dato processuale dal quale si dovrebbe trarre la prova della congruità del prezzo, nè è dimostrato che il fatto è stato oggetto di discussione fra le parti.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità in favore dei soli G., unici controricorrenti, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono altresì vi presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti costituiti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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