Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22749 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23404-2011 proposto da:

I.G., F.C., F.A., F.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO PARLATO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA POLIS SPA in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE DI FIORE giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 123/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. I.G., F.C., F.A. e F.M. impugnavano la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. su immobili di loro proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. I contribuenti proponevano appello e la commissione tributaria regionale della Campania lo rigettava osservando che l’iscrizione ipotecaria riguardava più cartelle di pagamento, tre delle quali avevano ad oggetto sanzioni amministrative per contravvenzioni al codice della strada e non rientravano, quindi, nella giurisdizione del giudice tributario. Quanto alla cartella numero (OMISSIS), essa riguardava il solo F.M. sicchè sussisteva carenza di legittimazione processuale degli altri contribuenti ed era infondato l’assunto secondo cui detta cartella era intestata al loro dante causa F.P. poichè, dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione, risultava che essa era relativa ad un ruolo emesso nei confronti di F.M. ed era stata notificata allo stesso mediante consegna al fratello F.A.. In ogni caso era decisiva la circostanza che i ricorrenti non avevano provato di aver proposto il ricorso tempestivamente in quanto, non solo non avevano prodotto la relata di notifica dell’iscrizione ipotecaria, ma nello stesso ricorso avevano affermato che, a seguito dell’avvenuta conoscenza dell’azione esecutiva, da intendersi conoscenza del provvedimento cautelare finalizzato all’azione esecutiva, F.M. aveva presentato istanza di rateazione in data 19 gennaio 2009, mentre il ricorso era stato proposto in data 1 luglio 2009.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione I.G., F.C., F.A. e F.M. affidato a due motivi. Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.A.. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la cartella di pagamento numero (OMISSIS) ineriva a debiti del loro dante causa F.P. ed, inoltre, non era stata regolarmente notificata agli eredi. Invero essa risultava notificata presso il domicilio di F.M. e la relata di notifica indicava il nome del ricettore F.A. quale “figlio”, parola che era stata corretta e cancellata in “fratello”. Inoltre la CTR non aveva motivato in ordine al fatto che la cartella intestata al de cuius avrebbe dovuto essere notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che i motivi di appello, sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili per due ordini di ragioni. In primo luogo sono inammissibili in quanto risultano formulati con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo con i motivi dedotti i ricorrenti censurano la decisione in fatto con la quale la CTR ha accertato che, dalla documentazione prodotta dall’agente della riscossione, risultava che la cartella di cui si tratta era relativa ad un ruolo emesso nei confronti di F.M. ed era stata notificata allo stesso mediante consegna al fratello F.A.. La decisione sul punto, qualora fosse stata frutto di un errore percettivo dei giudicanti, avrebbe al più potuto essere impugnata con il mezzo della revocazione. Ciò in quanto, secondo quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità, l’apprezzamento del giudice del merito, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, mentre è sindacabile in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, ove si ricolleghi ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (Cass. n. 4893 del 14/03/2016; Cass. n. 19921 del 14/11/2012; Cass. n. 15672 del 27/07/2005).

6. Infine mette conto considerare che il ricorso è inammissibile in quanto non risulta impugnata la ragione autonoma della decisione fondata sulla ritenuta tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza effettiva della avvenuta iscrizione ipotecaria. Va considerato, invero, che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. Cass. n. 4293 del 04/03/2016).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere le spese processuali ad Equitalia Sud s.p.a liquidate in Euro 8.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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