Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22749 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20038-2010 proposto da:

T.A. (in proprio), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AREZZO 54, presso lo Studio dell’avvocato MINDOPI FLAVIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE FRANCESCO, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4123/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

15.2.2010, depositata il 30/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. T.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4123/10 del Tribunale di Milano, che adduce pubblicata il 22.4.10 e notificatagli il 17.5.10, ma senza produrne la copia notificata, con la quale è stata rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso il precetto di pagamento di Euro 34.888,00 intimatogli in data 7.3.06 da T.G.. Quest’ultima non resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – A prescindere da ogni questione sulla procedibilità del ricorso per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata, va rilevato che il ricorrente dispiega quattro motivi di ricorso: un primo, di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza, nell’opposto precetto, dell’indicazione del giudice competente; un secondo, di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1703 c.c., per mancanza di mandato al difensore a precettare e a resistere all’opposizione; un terzo, di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa indicazione della residenza e del domicilio del creditore, come pure del luogo di esecuzione; un quarto, di “violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4” per l’invalidità del precetto con indicazione del domicilio dell’opposto come coincidente con l’indicazione della “sede del suo difensore”.

4. – Il primo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente trattati, ma essi sono infondati: non si applica l’art. 125 c.p.c., perchè l’atto di precetto non è un atto rivolto al giudice, ma precede il processo esecutivo, sicchè non vi è proprio alcun giudice da indicare; l’art. 480 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e la stessa pronuncia del giudice delle leggi invocata dal ricorrente, non pone affatto un requisito di forma e di validità del precetto in ordine all’indicazione del giudice dell’esecuzione, ma regola solo il foro delle eventuali successive opposizioni: e tanto sia perchè un’esecuzione (ed il relativo giudice) al momento dell’intimazione del precetto ancora non c’è, sia perchè fonda esclusivamente una presunzione iuris tantum di corrispondenza del luogo di elezione di domicilio a quello in cui, per la presenza di beni mobili od immobili o per la residenza o la sede di debitori del debitore, può presumersi che avrà in seguito luogo un processo esecutivo in danno del precettato (tra le altre, v.

Cass. 11 aprile 2008 n. 9670; la stessa Cass. ord. 15 marzo 2005 n. 5621 richiamata dall’odierno ricorrente, che – alla stessa stregua delle altre pronunce pure invocate in chiusura del ricorso – non commina affatto alcuna nullità del precetto, ma conseguenze di tutt’altro genere appunto in ordine al foro delle opposizioni).

5. – Il secondo motivo è del pari infondato: in primo luogo, il precetto è tra gli atti che l’art. 83 c.p.c. espressamente prevede come quelli a margine dei quali o in calce ai quali può essere conferita la procura; in ogni modo il mandato, nel caso in esame conferito con procura a margine dell’atto in cui è redatto il precetto, comprende agevolmente la facoltà di intimare questo stesso e ciò sia perchè, al di là del tenore delle espressioni usate e salvo il solo caso – che non ricorre nella fattispecie – di un’esclusione espressa, si estende proprio all’atto cui il mandato stesso accede, sia perchè una procura per la fase di cognizione o anche solo per quella di esecuzione comprende necessariamente gli indispensabili atti prodromici o preparatori di quest’ultima, quale appunto il precetto.

6. – Il quarto motivo è infondato: la gravata sentenza evidenzia che la precettante ha eletto domicilio in Milano, mentre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente non indica nè tanto meno riporta i passaggi della procura o del precetto da cui si evincerebbe la mancanza di una tale elezione.

7. – In definitiva, il ricorso non pare meritevole di accoglimento e se ne propone quindi il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio; la notifica a parte ricorrente della relazione (con il decreto di fissazione dell’adunanza) va ritenuta rituale, atteso che, pur essendo mancato ai vivi il ricorrente dì persona, che stava in giudizio da se stesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., si è avuta detta notifica anche a colui che il medesimo aveva, oltre a sè medesimo, nominato suo difensore in questo giudizio di legittimità.

3. Ciò posto, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Pertanto, ai sensi degli artt. 380- bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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