Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22748 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22687/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Mercato Elettrodomestici s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido

Parlato, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,

via di Porta Pinciana, 6;

– controricorrente –

la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.

83/52/13, depositata il 7 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 7 marzo 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della Mercato Elettrodomestici s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2006, recuperate le maggiori i.v.a., i.re.s. e i.r.a.p. non versate e irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione di costi e detrazione della relativa i.v.a.;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva riconosciuto la deducibilità dei soli costi relativi ai canoni di locazione di un’area, con conseguente detraibilità della relativa i.v.a., in quanto inerente all’attività commerciale, e di quelli relativi ai canoni di locazione finanziaria e di noleggio di autovetture;

– il giudice di appello ha respinto il gravame erariale, evidenziando, da un lato, che l’area cui si riferivano i dedotti i costi di locazione era destinata al carico e allo scarico della merce, per cui sussisteva il contestato requisito dell’inerenza della spesa e, dall’altro, che la deducibilità dei costi di noleggio era coerente, quanto all’importo indicato, con i limiti di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 164, comma 2;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Mercato Elettrodomestici s.r.l.;

– quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 e art. 19, per aver la sentenza impugnata ritenuto detraibile l’I.v.a. relativa ai canoni di locazione corrisposti per il godimento dell’area, benchè quest’ultima dei cadesse in zona non edificabile e, per tale ragione, l’operazione fosse esente dall’imposta;

– il motivo è fondato;

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8, nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che sono esenti dell’I.v.a., tra le altre operazioni, “le locazioni non finanziarie e gli affitti… di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita”;

– la Commissione regionale, pur riconoscendo che l’area in oggetto ricade in zona residenziale “sulla quale non residua una attuale potenzialità edificatoria in base ai parametri previsti degli strumenti urbanistici vigenti”, ha ritenuto che la locazione della stessa costituisse un’operazione imponibile, in considerazione della prevalenza riconosciuta alla strumentalità del bene, desunta dal fatto che fosse adiacente all’edificio in cui era esercitata l’attività di impresa ed era destinata allo svolgimento di attività servente rispetto ad essa (carico e scarico di merce), rispetto alla classificazione urbanistica;

– così argomentando, non ha fatto corretta applicazione della richiamata disposizione normativa la quale, in coerenza con quanto previsto dal direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B, lett. b), ha escluso l’imponibilità delle operazioni di locazione sia di terreni, sia di aree diverse da quelle destinate a parcheggio per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria;

– non pertinente è, infatti, il riferimento alla giurisprudenza di legittimità rappresentata dalla sentenza del 14 maggio 2008, n. 12036, in quanto relativa alla valutazione della sussistenza del requisito di inerenza del costo rappresentato dall’acquisto di un terreno a vocazione agricola, da compiersi in considerazione della successiva utilizzazione del bene, così come desumibile dai elementi già presenti al momento del compimento dell’operazione, e non già dell’imponibilità, ai fini i.v.a., della locazione del bene;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Testo Unico 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5 e dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice di appello riconosciuto la deduzione dei costi relativi al noleggio di autoveicoli pur in difetto della prova della loro strumentalità;

– il motivo è fondato;

– la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l’imponibile maturato (cfr. Cass. 21 novembre 2019, n. 30366; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904);

– pertanto, ove, come nel caso in esame, sia contestato dall’Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l’attività d’impresa in concreto esercitata, non assolvibile mediante la dimostrazione della avvenuta contabilizzazione dello stesso;

– la Commissione regionale, nel riconoscere la deducibilità del costo senza alcuna valutazione in ordine alla prova del contestato requisito della inerenza, si è discostata dai richiamati principi;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con riferimento ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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