Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22748 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15662-2011 proposto da:

P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 20/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. P.M.C. impugnava le comunicazioni d’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a. su due immobili di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello e la commissione tributaria regionale del Piemonte lo rigettava sul rilievo che la parte non aveva impugnato la ratio decidendi che distingueva tra la comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca e la iscrizione stessa sicchè i motivi che inerivano ai vizi della comunicazione erano inammissibili per essersi formato il giudicato interno sul punto. Inoltre non era applicabile la norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – secondo cui se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere – poichè non si trattava di atto dell’esecuzione.

2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente svolgendo cinque motivi. Si è costituita con controricorso Equitalia Nord S.p.A..

3. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, sostanzialmente sovrapponibili, la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la comunicazione dell’iscrizione di ipoteca era illegittima in quanto recava la sottoscrizione automatizzata ed, in ogni caso, mancava il provvedimento dirigenziale necessario per la sottoscrizione dell’atto. Inoltre la parte con l’impugnazione della comunicazione d’iscrizione di ipoteca aveva impugnato anche l’iscrizione stessa di talchè la decisione della CTR, secondo cui si era formato il giudicato interno, era errata.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’omessa notificazione, prima dell’iscrizione ipotecaria, dell’intimazione di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, rendeva illegittima l’iscrizione stessa.

5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che ha errato la CTR nel ritenere legittima l’iscrizione ipotecaria effettuata su due distinti immobili benchè si trattasse del medesimo debito.

6. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

7. Osservala Corte che va esaminato il quarto motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente degli altri. La Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016).

Ne consegue la fondatezza del ricorso in quanto, pur avendo la parte denunciato fin dal ricorso originario la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), essa ha lamentato, nella sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio, dovendosi considerare che spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

8. Per le ragioni addotte, gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

9. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va accolto, con conseguente cancellazione delle iscrizioni ipotecarie. Le spese processuali dei tre gradi di giudizio, in considerazione del formarsi della giurisprudenza sulla questione oggetto della causa in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si compensano per intero.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente avverso le iscrizioni ipotecarie. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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