Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22747 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 07/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento necessario di competenza richiesto dalla
sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli
con ordinanza depositata il 16 luglio 2016 nella causa iscritta al
n. 755/2015 RG vertente tra:
Delta Sport 2 s.r.l. in liquidazione;
e
Intersport Italia s.p.a..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Delta Sport 2 s.r.l. in liquidazione ha agito davanti al Tribunale di Benevento nei confronti di Intersport Italia s.p.a. licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio Intersport chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni provocati con la violazione degli obblighi contrattuali e l’abuso di dipendenza economica.
2. Il Tribunale di Benevento con ordinanza 8.10.2014 ha dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
3. Il Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di imprese – ha richiesto di ufficio ex art. 45 c.p.c., regolamento di competenza rilevando che la competenza del Tribunale sezione specializzata in materia di imprese è esclusa nei casi di proposizione di azione risarcitoria collegata a ipotesi di abuso di dipendenza economica di una impresa da un’altra, ai sensi della L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 9, assumendo rilievo l’origine contrattuale del rapporto che esclude la ricorrenza dei presupposti di applicazione della L. n. 287 del 1990, art. 3.
4. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’affermazione della competenza del Tribunale ordinario.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
5. Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. 6-1 n. 22584 del 4 novembre 2015) secondo cui non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sia quando la domanda miri ad accertare una ipotesi di concorrenza sleale cd. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, che esige la valutazione “incidenter tantum” delle privative in gioco), sia nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa da un’altra, ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9, trattandosi di ipotesi di natura puramente contrattuale estranea al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 3 e, quindi, priva di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Benevento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017