Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22747 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G – Consigliere –

Dott..CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4756/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

S.C.S. Società Costruzioni s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 324, depositata il 23

dicembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio

2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 23 dicembre 2011, di reiezione del suo appello, nonchè dell’appello incidentale della S.C.S. Società Costruzioni s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2004;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva riconosciuto la deducibilità dei contestati costi sostenuti dalla contribuente, in ragione della ritenuta competenza e di inerenza, ed escluso l’omessa contabilizzazione (di alcuni) dei ricavi contestati, ritenendo non dimostrata l’assunta esecuzione di lavori di ristrutturazione, manutenzione e costruzione di immobili;

– il giudice di appello ha respinto i gravami interposti ritenendo che la sentenza di primo grado fosse immune dai vizi dedotti dalle parti;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– la S.C.S. Società Costruzioni s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118, disp. att. c.p.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, per omessa motivazione;

– sottolinea, sul punto, che la sentenza impugnata omesso di esaminare le censure contenute nell’atto di appello relativo alle contestazioni presenti nell’atto impositivo che, in particolare alla rilevata omessa contabilizzazione di ricavi;

– il motivo è fondato;

– la sentenza ha argomentato con la considerazione che la decisione di primo grado “ha correttamente applicato i principi di competenza inerenza” e, quanto alla contestata omessa contabilizzazione di ricavi, che “mentre la sottofatturazione della vendita di immobili risulta provata da movimenti finanziari, non altrettanto può ritenersi in merito ai lavori di ristrutturazione, manutenzione e costruzione: sul punto, il rilievo dell’ufficio non è assistito da presunzioni aventi i prescritti requisiti della gravità, precisione e concordanza”;

– quanto al recupero attinente i costi dedotti, il giudice di appello omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, mentre, quanto alla ripresa relativa all’omessa contabilizzazione di ricavi, gli elementi posti alla base della decisione non risultano essere oggetto di una approfondita esamina logica e giuridica;

– sotto quest’ultimo aspetto, infatti, si limita a sostenere che gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio non sono assistiti dal carattere della gravità, precisione e concordanza, omettendo, tuttavia, di indicare quali siano questi elementi e di consentire, per tale via, un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito;

– l’accoglimento del primo motivo di ricorso osta all’esame dei motivi residui, proposti in via subordinata, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al punto decisivo del giudizio rappresentato dagli elementi posti a base della omessa contabilizzazione (secondo motivo)

e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, e art. 2697 c.c., per aver posto escluso la ripresa concernente l’omessa contabilizzazione di ricavi pur in presenza di una serie di elementi di carattere presuntivo rivelatrice dell’esistenza di un’evasione fiscale (terzo motivo);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA