Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22747 del 09/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 09/11/2016), n.22747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17582-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CNES CENTRO NAZIONALE EDUCATIVO SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 181/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 181 del 10 maggio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania annullava la cartella di pagamento emessa ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis nei confronti della C.N.E.S. soc. coop. a r.l. a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2001, limitatamente all’iscrizione a ruolo di una maggiore imposta dovuta per disconoscimento del credito IVA utilizzato nel predetto anno di imposta) ma maturato negli anni precedenti per i quali aveva omesso la presentazione delle relative dichiarazioni sostenendo che, ancorchè la contribuente non avesse esibito la copia delle dichiarazioni mensili, trimestrali o annuali, l’esistenza del credito maturato nell’anno di imposta 2000 poteva desumersi dall’istanza di condono avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002 e dalla dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi, esibiti in copia dalla società contribuente.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui non replica l’intimata.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente nell’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 nonchè art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, pur essendo il diritto alla detrazione del credito IVA subordinato all’accertamento dell’esistenza del medesimo nell’anno per il quale la dichiarazione risulta omessa, aveva errato la CTR nel ritenere che la prova del predetto credito potesse desumersi dall’istanza di condono avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002 e dalla dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi, esibiti in copia dalla società contribuente.

Il motivo è fondato.

In tema di detrazione del credito IVA maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 17757 del 2016 hanno affermato il principio secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. In senso analogo si sono espresse le S.U. nella sentenza n. 17758 del 2016, in cui si è affermato (par. 6.7) che il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Si tratta, quindi, di verificare se la prova della sussistenza di tale diritto possa essere data dal contribuente, cui incombe il relativo onere (cfr., oltre alle citate S.U., anche Cass., sez. 5^, n. 11168 del 2014, n. 18924 del 2015 e 17815 del 2015), attraverso l’esibizione dell’istanza di condono avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002 e della dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi.

Al quesito deve darsi risposta negativa.

Invero, se, come osservano le S.U. nella citata sentenza n. 17757 del 2016 (par. 3.7.), il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta, la prova certa dell’operazione che dà diritto alla detrazione può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi. Da ciò consegue che la prova che il credito IVA che il contribuente intende portare in detrazione sia sorto in conseguenza di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass. S.U. n. 17757 del 2016; in termini anche Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015) può essere fornita attraverso la produzione delle fatture o della documentazione contabile, che l’Amministrazione finanziaria nella circolare 21/E del 25 giugno 2013 ha individuato nei registri IVA e relative liquidazioni, dichiarazione cartacea per l’annualità omessa e documenti inerenti e/o equipollenti alle fatture.

Orbene, tra questi documenti non possono annoverarsi nè l’istanza di condono avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002(Finanziaria 2003) nè la dichiarazione integrativa per la definizione degli anni pregressi di cui all’art. 8 della citata disposizione, sia perchè non contengono alcun elemento utile a dimostrare la sussistenza in capo al dichiarante dei requisiti sostanziali per usufruire della detrazione (v. Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 25 febbraio 2003, art. unico, comma 1.2), sia perchè è la stessa Finanziaria 2003 a prevedere (al citato art. 8, comma 3 ed all’art. 9, comma 9) che la dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, nè per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; ipotesi, quest’ultima, in cui si inscrive la fattispecie in esame.

Le disposizioni da ultimo citate si pongono, peraltro, in linea con la giurisprudenza eurounitaria che, proprio in materia di prova del diritto a detrazione, ha affermato che in mancanza di norme specifiche gli Stati membri hanno il potere di prescrivere la produzione dell’originale della fattura per comprovare tale diritto, nonchè quello di ammettere, se il soggetto passivo non ne è più in possesso, altre prove attestanti che l’operazione oggetto della domanda di detrazione è realmente avvenuta (cfr. Corte di giustizia UE, sent. 5 dicembre 1996 in causa C-85/95, Reisdorf, p. 30 e dispositivo), potendo escluderne altre.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, poichè la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendovi ulteriore accertamenti da svolgere – avendo la CTR escluso che oltre ai predetti documenti la società contribuente ne abbia presentato altri a dimostrazione del diritto alla detrazione – va rigettato l’originario ricorso della contribuente.

In considerazione dell’incidenza sulla decisione delle recenti pronunce delle Sezioni unite, va disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente compensando le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

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