Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22746 del 20/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 20/10/2020), n.22746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. VISCIDO DI NOCERA PUTATURO DONATI M.G – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. SAJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4750/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
S.C.S. Società Costruzioni s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 323, depositata il 23
dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio
2020 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
Fatto
RILEVATO
Che:
– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 23 dicembre 2011, di reiezione del suo appello, nonchè dell’appello incidentale della S.C.S. Società Costruzioni s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2003;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva riconosciuto la deducibilità dei contestati costi sostenuti dalla contribuente, in ragione della ritenuta competenza e inerenza, ed escluso la rilevata omessa contabilizzazione di ricavi, ritenendo non dimostrata l’assunta sottofatturazione della vendita di immobili;
– il giudice di appello ha respinto i gravami interposti, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse immune dai vizi dedotti dalle parti;
– il ricorso è affidato a cinque motivi;
– la S.C.S. Società Costruzioni s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118, disp. att. c.p.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, per omessa motivazione;
– sottolinea, sul punto, che la sentenza impugnata si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado e ritenere non dimostrata la sottofatturazione della vendita di beni immobili in ragione della non decisività delle stime dell’O.M.I.;
– il motivo è fondato;
– la sentenza ha argomentato con la considerazione che la decisione di primo grado “ha correttamente applicato coerente i principi di competenza e di inerenza” e, quanto alla contestata omessa contabilizzazione di ricavi, che “l’assunta sotto fatturazione degli immobili non risulta provata… da movimenti finanziari, dovendo riconoscersi ai valori rilevati dall’OMI natura meramente indiziaria”;
– quanto al recupero attinente i costi dedotti, il giudice di appello omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, mentre, quanto alla ripresa relativa all’omessa contabilizzazione di ricavi, gli elementi posti alla base della decisione non risultano essere oggetto di una approfondita esamina logica e giuridica;
– per tali motivi, la motivazione risulta essere omessa o, comunque, apparente, non consentendo un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito;
– l’accoglimento del primo motivo di ricorso osta all’esame dei motivi residui, proposti in via subordinata, con cui si deduce l’insufficienza della motivazione per acritico rinvio alla decisione di primo grado (secondo motivo), l’omesso esame del motivo di appello concernente il rilievo relativo all’omessa contabilizzazione dei ricavi (terzo motivo), il difetto di motivazione in ordine al punto decisivo del giudizio rappresentato dagli elementi posti a base della omessa contabilizzazione (quarto motivo) e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, e art. 2697 c.c., per aver posto escluso la ripresa concernente l’omessa contabilizzazione di ricavi pur in presenza di una serie di elementi di carattere presuntivo rivelatrice dell’esistenza di un’evasione fiscale (quinto motivo);
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. dist. di Pescara, in diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020