Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22746 del 12/08/2021

Cassazione civile sez. un., 12/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 12/08/2021), n.22746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30692-2020 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE DI FOGGIA, con ordinanza emessa il 24/11/2020 (r.g. n.

8447/2013);

nella causa tra:

F.L.;

– ricorrente non costituita in questa fase –

contro

COMUNE DI FOGGIA;

– resistente non costituito in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale RITA

SANLORENZO, il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni

Unite voglia affermare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 21/11/2013, F.L. esponeva che, in esecuzione delle Delib. Giunta comunale 3 dicembre 1991 n. 2212 e 18 gennaio 1992 n. 58, il Comune di Foggia aveva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 20 posti di Ufficiale Amministrativo ex 6 qualifica funzionale – poi Istruttore Amministrativo – Cat. C – c.c.n.l. Enti locali. Con successiva Delib. Giunta comunale 14 marzo 2003 n. 63, pubblicata il 18.3.2003, veniva approvata la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico in questione, con la precisazione che la stessa, come riportato nel bando di concorso e alla stregua della normativa vigente, sarebbe rimasta efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio e che, per effetto della disposizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 34, comma 12, (L. finanziaria per l’anno 2003), il termine di validità della stessa sarebbe stato prorogato di un anno. In tale graduatoria la ricorrente si collocava tra gli idonei al posto n. 41.

1.1. In precedenza, con Delib. Giunta comunale 23 marzo 2001, n. 143, veniva approvato il piano di assunzioni per l’anno 2001 e si prevedeva, tra l’altro, la procedura selettiva in tema per la copertura dei posti vacanti di Istruttore Amministrativo – Cat. C1.

Con Delib. Giunta comunale 22 gennaio 2002, n. 12, il Comune di Foggia indiceva una selezione interamente riservata al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, per titoli e colloqui, per il conferimento di n. 30 posti di Istruttore Amministrativo, Cat. C, così come successivamente per ulteriori 38 posti (delibera 805 del 23 dicembre 2003).

1.2. Il Comune, pertanto, ricopriva 68 posti di Istruttore Amministrativo riservandoli alla graduatoria finale della selezione interna, omettendo di attingere mediante scorrimento della stessa alla graduatoria approvata con delibera n. 63 del 14/3/2003. In seguito, pur avendo con successiva determinazione di Giunta comunale deliberato l’ulteriore assunzione di due istruttori per slittamento delle graduatorie, senza procedere in tal senso, deliberava una ulteriore selezione interna.

2. La ricorrente denunciava l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, rilevando che sussisteva l’obbligo per l’Ente locale di utilizzare la graduatoria del precedente concorso, approvata con Delib. Giunta comunale Comune di Foggia 14 marzo 2003, n. 69. Chiedeva, pertanto, accertarsi il diritto all’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze del Comune di Foggia, con inquadramento nella categoria e profilo professionale di Istruttore Amministrativo ex c.c.n.l. Comparto Regioni Autonomie Locali e, per l’effetto, chiedeva ordinarsi al Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, la sua assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nella categoria C1 e profilo professionale di Istruttore Amministrativo, nonché la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto. Chiedeva infine condannarsi il Comune di Foggia al risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell’adempimento dell’obbligo di assunzione.

3. Nel rituale contraddittorio delle parti, l’adito Tribunale di Foggia, con sentenza del 24 novembre 2020 – premesso che il TAR per la Puglia, con sentenza 544/2008 dell’8/3/2008, aveva declinato la propria giurisdizione sulla questione – sollevata di ufficio la questione di giurisdizione. Riteneva il Tribunale che oggetto della controversia era l’atto amministrativo, avendo la stessa ad oggetto non il diniego di scorrimento all’interno di una stessa graduatoria, ma la scelta dell’amministrazione comunale di attingere da altra graduatoria e investendo la contestazione l’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte faceva pervenire sua requisitoria scritta, con la quale chiedeva che fosse affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questa Corte (ex multis, Cass., sez. un., 22/08/2019 n. 21607) ha più volte affermato, in fattispecie similari, che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.

2. In particolare, si è affermato (Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878) che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito de pubblico impiego c.d. privatizzato, quando la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente) il posto resosi vacante” anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (v. Cass. Sez. Un. 20/12/2016, n. 26272; Cass. Sez. Un. 10404/13, cit.; Cass. Sez. Un. 16/11/2009, n. 24185). Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nelle quali deve ritenersi compresa anche una controversia, come quella oggetto del presente giudizio, promossa da chi aspira all’assunzione e contesta la scelta della pubblica amministrazione di procedere ad altra selezione.

3. Per le ragioni svolte deve ritenersi che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale la causa va rimessa, previa cassazione della sentenza del TAR della Puglia 544/2008 dell’8/3/2008.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo alle spese di giudizio, trattandosi di regolamento sollevato di ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede (Cass. n. 23143 del 26/09/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti e cassa la sentenza TAR della Puglia n. 544/2008.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021

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