Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22746 del 03/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 03/11/2011), n.22746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27766-2009 proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEGLI STROZZI 26, presso lo studio dell’avvocato

BAUZULLI FILIPPO, rappresentato e difeso dagli avvocati TREVISI

ANGELO, TREVISI DARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA INTERFARMA DI PICCINNO COSIMA SAS e del

socio accomandatario PI.CO. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 517/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3.7.09, depositata il 1/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. P.F. ricorre per la cassazione della sentenza n. 517/09 della Corte di appello di Lecce, pubblicata addì 1.10.09 e notificata il 6.11.09, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce – sez. dist. di Campi Sal. del 23.10.03, con cui era stata rigettata la sua opposizione avverso l’esecuzione di obblighi di fare intentata in suo danno da Pi.

C., fallita nelle more del giudizio di secondo grado. Nessuno degli intimati resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il P. sviluppa quattro motivi: con il primo, di violazione di norme di diritto, lamenta avere malamente la gravata sentenza omesso di pronunciarsi sull’eccezione di estinzione del processo, sollevata dalla Curatela della Pi. in sede di comparsa conclusionale; con il secondo, di violazione di norme di diritto, censura di ultrapetizione la gravata sentenza per avere questa pronunciato sulle spese in favore della Pi. di persona, sia pure fino alla data del fallimento, nonostante l’irritualità della costituzione per difetto di valida autorizzazione degli organi della massa; con il terzo, si duole di una ulteriore violazione di norme di diritto, evidenziando che la Corte non aveva assegnato alcun termine per la regolarizzazione di tale carenza; con il quarto, di nullità del procedimento e della sentenza, argomenta per la conseguente “nullità derivata” della sentenza, in dipendenza dell’incapacità della Pi. a stare in giudizio di persona e di quella della sua curatela in difetto di autorizzazione.

4. – Dalla lettura della gravata sentenza si evince che il difetto di autorizzazione alla curatela è stato tenuto in tale considerazione dalla Corte salentina da essere posto a base della formale declaratoria della contumacia della curatela stessa. Da tale declaratoria discende che tutta l’attività processuale in apparenza svolta da chi si è costituito per essa deve considerarsi tamquam non esset e, tra l’altro, in via preliminare, che nessuna eccezione di estinzione poteva quindi ritenersi ritualmente dispiegata da una parte che non si era ritualmente costituita.

5. – In difetto di valida eccezione di estinzione:

– il processo, nessuno dolendosi validamente della ritualità della riassunzione già dichiarato interrotto, bene è proseguito nei confronti della curatela, visto che la carenza di autorizzazione ne determina esclusivamente la contumacia, ma non incide sulla sua qualità di parte, assunta appunto con la notifica dell’atto di riassunzione;

– correttamente la Corte di merito non ha di ufficio rilevato l’estinzione per tardività della riassunzione, visto che la normativa, al tempo dei fatti, prevedeva esclusivamente la rilevabilità dell’estinzione su tempestiva eccezione di parte: con la conseguenza che detta eccezione essa non poteva neppure prendere in considerazione;

– posta nel nulla detta eccezione, era giocoforza per la Corte di appello esaminare il merito del gravame e pronunciare, anche di ufficio, sul medesimo;

– non costituisce vizio di ultrapetizione la liquidazione delle spese di lite;

– il mancato esercizio della potestà di invitare le parti a regolarizzare le irritualità relative alla costituzione non è poi mai censurabile in sede di legittimità (Cass. 14 marzo 2006, n. 5515; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1711);

la conseguente correttezza dell’attività processuale espletata a seguito della riassunzione dopo la declaratoria di interruzione per il fallimento dell’appellata conduce alla piena ritualità anche della sentenza pronunciata all’esito del gravame ed oggetto del presente ricorso per cassazione.

6. – Pertanto, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato, sostituita alla parola ” P.”, ovunque ivi ricorrente per mero disguido, la parola ” P.”; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

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