Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22745 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.28/09/2017),  n. 22745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABLLLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19364/2016 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSIMO CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BRINDISI, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRINDISI del 26/05/2016 emesso

sul procedimento iscritto al n. 543 sub 1/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, prorogava per ulteriori sessanta giorni il trattenimento di K.S. presso il locale c.i.e.;

contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis;

il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1, comma 5;

il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3;

il quarto motivo deduce la violazione delle medesime norme unitamente all’omessa motivazione del decreto;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è manifestamente fondato in relazione al quarto assorbente motivo;

emerge dal decreto che l’interessato aveva fatto richiesta di protezione internazionale e che la proroga aveva avuto a oggetto un trattenimento “già operato e convalidato il 29-32016”;

in base al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni; qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni; trascorso tale termine, il questore può chiedere una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio; in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni;

fermo che nel caso di specie, al momento della richiesta di proroga, il termine originario di trenta giorni era già decorso, è risolutivo che dal decreto non emerge in base a quale concreto elemento sia stata accordata l’ulteriore proroga di sessanta giorni;

l’unico tratto evidenziato in motivazione è che la questura aveva richiesto la proroga con nota del 24-5-2016, evidenziando “difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata”;

la suddetta indicazione, tratta da modulo prestampato privo di ogni ulteriore riferimento, non soddisfa l’onere di motivazione di un provvedimento comunque limitativo quale quello in esame, atteso il principio per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. in generale Cass. n. 18748-15; Cass. n. 11451-13);

il provvedimento va quindi cassato con rinvio al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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