Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22745 del 12/08/2021
Cassazione civile sez. un., 12/08/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 12/08/2021), n.22745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27697/2020 proposto da:
B.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato da sé
medesimo unitamente all’avvocato MARIAROSA PLATANIA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO ed
ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
14399/2020 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL
FRIIULI VENEZIA GIULIA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2021 dal Consigliere LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO
FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di
cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della
Corte dei conti.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. B.R.A. avanzava domanda di riscatto all’Inps ai fini pensionistici per complessivi 3 mesi e 14 giorni, in relazione ai periodi nei quali, quale docente a tempo determinato, aveva usufruito di aspettativa senza assegni;
2. L’Inps, con provvedimento del 17/4/2020, negava il chiesto riscatto, sul rilievo che “il periodo richiesto a riscatto è coperto ai fini del diritto da un periodo part time continuativo”;
3. B.R.A. proponeva ricorso alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del riscatto per il periodo di aspettativa in questione e l’emissione del relativo provvedimento in luogo di quello di diniego e quantificazione del relativo onere;
4. a seguito di contestazione dell’Inps in ordine alla giurisdizione del giudice adito, il ricorrente proponeva regolamento preventivo di giurisdizione;
5. l’Inps si costituiva con controricorso;
6. il Procuratore generale faceva pervenire propria requisitoria scritta.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il regolamento preventivo di giurisdizione è fondato;
2.questa Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016: “La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”);
3. La giurisdizione del giudice contabile deve essere dunque riaffermata, non potendosi reputare idonea a interrompere il prospettato nesso di funzionalità la formulazione di domanda di condanna dell’ente previdenziale all’emissione di un provvedimento a seguito di annullamento di quello impugnato, poiché, fermo restando l’accertamento dei limiti della pronuncia del giudice contabile, la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice contabile, cui rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2021